Forlì, 30/09/2021
La Corte d’Appello di Bologna si pronuncia sui presupposti dell’azione revocatoria e conferma come la tardiva costituzione del convenuto/resistente nel giudizio di I grado introdotto ex art. 702 bis cpc ,renda tardive e quindi inammissibili, anche in appello, le difese svolte dalla parte tardivamente costituita.
Qui di seguito la sentenza.
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