Il diritto al ricovero e all’assistenza di un soggetto totalmente non autosufficiente non può essere regolato da convenzioni private che frustrino il diritto del cittadino alla fruizione dell’assistenza sanitaria, quale mezzo di attuazione del diritto alla salute, riconosciuto e garantito ex art. 32 della costituzione come fondamentale diritto dell’individuo. Tale assunto ha maggior significato nell’ipotesi – ricorrente nel presente giudizio – di cittadino con minore capacità reddituale.
Nè sono valide clausole contrattuali che onerino i parenti del pagamento della retta della RSA nel caso la ricoverata non sia in grado di provvedervi.

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