Forlì, 19/07/2021
Articolo 54 DPR 1092 del 1973 fine della lunga battaglia? Hanno vinto davvero gli appartenenti al comparto Difesa?
Di Matteo Pavanetto Avvocato in Forlì
Torno ancora una volta in argomento in quanto il 14.7.2021 è uscita questa circolare di Inps:
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale |
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Roma, 14/07/2021
Circolare n. 107 |
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell’Area medico legale |
E, per conoscenza, omissis
OGGETTO: Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate. Sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti
SOMMARIO: alla luce della recente giurisprudenza contabile, con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate, che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
INDICE
- Premessa
- Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni
- Modalità applicative
- Gestione del contenzioso giurisdizionale
- Gestione dei ricorsi amministrativi
Premessa
Con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale e di questione di massima, hanno dato soluzione ad alcuni quesiti in materia di determinazione, ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, del calcolo della pensione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), enunciando alcuni principi di diritto.
In particolare, i quesiti presi in considerazione dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti riguardano l’aliquota di rendimento da riconoscere nel calcolo del trattamento di pensione riferito alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, che al 31 dicembre 1995 vantavano:
- un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni;
- un’anzianità utile inferiore a 15 anni.
In relazione al quesito di cui alla lettera a) la Corte dei Conti, sulla base dei ragionamenti e delle argomentazioni esposte, ha stabilito, in merito alle modalità applicative del predetto articolo 54, che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi nel 2,44% annuo.
Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera b) le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno precisato che “tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”. Conseguentemente: “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le prime istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni applicative della disposizione in argomento con riferimento ai soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
Si fa presente che i principi espressi nella sentenza in esame non riguardano coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e, pertanto, nulla è innovato per la determinazione del relativo trattamento pensionistico.
Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni
Con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 1092/1973 e quelli previsti dalla legge n. 335/1995, le Sezioni Riunite hanno stabilito che tale ultima riforma non ha messo in discussione la particolare disciplina pensionistica in merito al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44% in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni anche se, per i soggetti richiamati dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, tale anzianità non poteva trovare applicazione nel calcolo della quota retributiva di pensione, in quanto per quelle maturate dal 1° gennaio 1996 trova applicazione il sistema contributivo.
Per effetto di quanto sopra, pertanto, la Corte dei Conti introduce un correttivo per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, prevedendo, per la determinazione della quota retributiva, il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Con riferimento a tali soggetti, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in esame, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Si precisa che tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.
Modalità applicative
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Gestione del contenzioso giurisdizionale
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti Legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento Generale Legale.
Gestione dei ricorsi amministrativi
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021, i gravami, essendo volti ad ottenere la riliquidazione della “quota retributiva” del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.
Con riguardo, quindi, ai ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, sarà cura delle Strutture territoriali e delle Direzioni regionali predisporre gli atti di competenza, dando atto dell’eventuale riliquidazione, e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.
In relazione, invece, ai ricorsi che risultano già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali e con riferimento ai quali sia emesso un provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, le Strutture territoriali dovranno darne opportuna comunicazione al Comitato di Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n. 1249 del 5 luglio 2000 e modificato con delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione n. 404 del 14 novembre 2006.
Il Direttore Generale
Di seguito cercherò di commentare, passo per passo, il contenuto di tale circolare.
Nella premessa INPS prende atto della sentenza n. 1 del 2021 con cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno fornito una interpretazione naif dell’art. 54 DPR 1092 del 1973 ritenendolo applicabile a tutti quei militari che, andati in pensione con il sistema c.d. misto, avevano maturato tra i 15 e i 18 anni di servizio alla data del 31.12.1995, ovvero il c.d. periodo retributivo della loro pensione.
Le Sezioni Riunite avevano attribuito a costoro una rivalutazione del periodo retributivo nella misura del 2.44% per ogni anno di servizio anteriore al 31.12.1995 purchè, a quella data, il militare ne avesse almeno 15 e non più di 18 (17 e 364 giorni – in realtà 17 anni 11 mesi e 15 giorni).
Afferma ancora INPS che per coloro che al 31.12.1995 avevano meno di 15 anni di servizio le Sezioni Riunite non erano stato altrettanto chiare, riservando ulteriore diversa circolare.
Fermo restando che proprio la questione della rivalutazione del periodo di servizio ante 31.12.1995 dei c.d. under 15 è tuttora sub judice avanti alle Sezioni Riunite con udienza fissata al 21.7.2021.
Venivano, invece, esclusi dall’applicazione dell’art. 54 coloro che erano andati in pensione con il sistema c.d. retributivo.
La prima osservazione da fare è che la circolare si riferisce, espressamente a “..personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza)” ciò significa che non è intenzione di INPS applicare la rivalutazione del 2,44% annuo né alla Polizia di Stato (a mio avviso correttamente), né alla Polizia Penitenziaria (di nuovo correttamente), né ai Vigili del Fuoco, nonostante per questa categoria sia espressamente prevista dall’art. 61 DPR 1092 del 1973 l’applicazione dell’art. 54 DPR 1092 del 1973, tra le altre norme.
Per cui la circolare INPS, sembra non trovi applicazione a coloro che, appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, andati in pensione con il c.d. sistema misto, con una anzianità di servizio al 31.12.1995 di almeno 15 anni e non più di 18, con la conseguenza che costoro NON si vedranno applicare automaticamente la rivalutazione del 2.44% se non dopo aver interposto e vinto il ricorso in Corte dei Conti.
Ciò, almeno, stando al dettato letterale della circolare.
Cosa comporta l’applicazione della circolare a tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, andati in pensione con il sistema c.d. misto con una anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni e non più di 18 maturati al 31.12.1995?
Dovrebbe venir loro applicata la percentuale di rivalutazione del 2.44% annuo sul c.d. periodo retributivo della loro pensione, in via automatica e senza dover interporre ricorso.
Dovrebbero essere loro liquidati, in base a tale percentuale di rivalutazione, gli arretrati, con interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale, ovvero gli arretrati verranno calcolati, per il passato, sui precedenti 5 anni a meno che tale termine prescrizionale non sia stato in qualche modo formalmente interrotto dal militare.
Cosa comporta l’applicazione della circolare a tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, andati in pensione con il sistema c.d. misto con una anzianità di servizio pari a meno di 15 anni maturati al 31.12.1995?
Ad oggi la circolare non ha effetto alcuno su tali categorie di militari andati in pensione con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1995.
I giudizi in corso.
Fermi gli effetti delle sentenze c.d. passate in giudicato che, ovviamente, non verranno scalfite dal contenuto della circolare, nella stessa INPS afferma che per tutti i ricorsi pendenti, in primo grado come in appello, riconoscerò ai militari che abbiano svolto tra i 15 e i 18 anni di servizio al 31.12.1995 la rivalutazione del 2.44% così come previsto dalla nota sentenza n. 1 del 2021 della Corte dei Conti SSRR.
Ciò significa che in tutti i ricorsi pendenti in cui il militare abbia chiesto l’applicazione di tale percentuale di rivalutazione, INPS aderirà alla richiesta, provocando, verosimilmente, la cessazione della materia del contendere, anche se il militare ben potrebbe, a quel punto insistere per la liquidazione delle spese legali a suo favore, verificandosi una fattispecie di soccombenza virtuale, ipotesi più teorica che reale, tuttavia.
Più verosimilmente, INPS aderirà, nei limiti testè indicati, alla domanda del militare provocando la cessazione della materia del contendere a spese legali compensate.
I Militari hanno sicuramente vinto la loro battaglia contro INPS che, alla fine, è stata costretta ad arrendersi, riconoscendo loro l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 54 DPR 1092 del 1973.
Certo e lascia l’amaro in bocca, non è più l’art. 54 “originario” ovvero applicato nella sua formulazione letterale e nella sua pienezza, realmente incidendo sulla pensione dei militari che ne avevano diritto.
Si tratta invece di un articolo 54 violato, bistrattato, rivoltato a fondo e nettamente ridimensionato in nome della ormai onnipresente Ragion di Stato.
Le Sezioni Riunite ne hanno proposto una lettura riduttiva, elidendone la portata compensativa che il legislatore gli aveva attribuito allorché veniva approvata la Riforma Dini.
È un articolo 54 a mezzo servizio, così come a mezzo è la vittoria dei Militari.
Avv. Matteo Pavanetto