Forlì, 11/09/2021
Articolo 54 DPR 1092 del 1973 fine della lunga battaglia? Hanno vinto davvero gli appartenenti al comparto Difesa? Parte terza.
Di Matteo Pavanetto Avvocato in Forlì
Avevo promesso di ritornare sulla circolare INPS n. 107 del 14.7.2021.
Posto che, ad oggi, non mi risulta che nessun mio cliente abbia potuto fruire della rivalutazione automatica del periodo retributivo della sua pensione, il 10.9.2021 ho avuto la prima udienza in Corte dei Conti dopo l’adozione della circolare 107.
Nella propria memoria di costituzione INPS, in prima battuta ha continuato a chiedere la reiezione del ricorso del militare, in quanto l’art. 54 DPR 1092 del 1973, a detta di INPS, troverebbe applicazione soltanto a quei militari andati in pensione con il sistema misto e una anzianità di servizio complessiva tra i 15 e i 20 anni.
Poiché il ricorrente, come nella stragrande maggioranza dei casi, era andato in pensione dopo oltre 40 anni di servizio, INPS non gli riteneva applicabile l’art. 54, insistendo per il rigetto del suo ricorso.
Inps continua a citare a sostegno della sua tesi la sentenza 1 del 2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che giammai hanno esternato una siffatta affermazione.
Insomma ancora questa teoria, stantia e tutto sommato stucchevole, dato che è stata smentita plurime volte.
Ma tant’è. Inps continua a chiedere il rigetto delle domande di militare volte ad ottenere l’applicazione dell’art. 54 DPR 1092 del 1973 e ciò con buona pace della circolare 107 del 2021.
In via subordinata, però, e questa costituisce una autentica novità, INPS, dando atto dell’esistenza della circolare 107 del 2021, produce in giudizio la determina contenente il nuovo modello 5007 del militare ricorrente, adeguato con la rivalutazione del 2.44% per ogni anno di servizio anteriore al 31.12.1995.
Produce il nuovo modello 5007 e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Qui, a mio avviso, stava il tranello, atteso che il ricorrente poteva essere tentato di aderire alla richiesta di INPS e accettare la declaratoria della materia del contendere, vista anche la produzione in atti del nuovo modello 5007 adeguatamente e debitamente ricalcolato applicando la rivalutazione del 2.44% annuo per ogni anno di servizio utile anteriore al 31.12.1995.
Tuttavia, così facendo ed aderendo alla istanza di INPS, il ricorrente avrebbe, di fatto, rinunziato agli arretrati, con interessi e rivalutazione.
Per cui nelle note autorizzate per il deposito cautelare, ho verificato la correttezza della rivalutazione estrinsecata nel nuovo modello 5007 del ricorrente, trovandola esatti e, limitatamente a questo punto specifico ho aderito alla richiesta di Inps di dichiararsi cessata la materia del contendere.
D’altra parte, però, ho insistito perché venissero accordati al ricorrente anche gli arretrati con interessi e rivalutazione.
La Corte dei Conti di Bologna, preso atto, ha pertanto dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi applicare la rivalutazione del 2.44% alla parte c.d. retributiva della propria pensione, CONDANNANDO INPS a pagare gli arretrati con interessi e rivalutazione.
Per cui e di nuovo evidenzio tutte le mie perplessità sul fatto che davvero INPS, spontaneamente, provvederà ad adeguare la parte retributiva della pensione di quei militari che, andati in pensione con il sistema c.d. misto, avessero una anzianità di servizio di almeno 15 anni al 31.12.1995.
E anche qualora provvedesse a tale adeguamento, a mio sommesso parere, sarebbe tentata di non corrispondere al militare alcunché a titolo di arretrati corredati da interessi e rivalutazione.
Ciò a meno che il militare non interponga apposito ricorso avanti alla Corte dei Conti competente.
Questa la mia modesta e personale opinione.
Avv. Matteo Pavanetto