Forlì, 10/06/2017

BREVE COMMENTO AL D.L. 73 DEL 7 GIUGNO 2017

In tema di obbligatorietà dei vaccini

Con un provvedimento tutto da verificare da un punto di vista della legittimità costituzionale, anche per quanto riguarda la presunta situazione urgenza su cui è intervenuto, il Governo italiano bypassando, almeno momentaneamente, il Parlamento, ha adottato il Decreto Legge n. 73 del 7 Giugno 2017.
In tutta fretta, con tanto di conferenza statale in diretta TV.
Poi sono passati giorni, settimane, 19 giorni ed è diventato realtà, firmato dal Capo dello Stato e pubblicato in GU.
Analizziamone in modo semplice ed immediato il contenuto.
All’art. 1 è stato stabilito che per la tutela della salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, come se in Italia si potesse sostenere di essere, sotto questo profilo, in condizioni di emergenza, nonché per garantire il rispetto di (quali?) obblighi assunti a livello europeo e internazionale, il Governo rende obbligatorie, con decretazione d’urgenza, ben 12 vaccinazioni.
In precedenza, sino al 6 Giugno 2017, erano solo 4.
Al comma 1 vengono enumerate, appunto le 12 vaccinazioni obbligatorie.
L’obbligo è previsto per i minori di età compresa tra zero e sedici anni.
Essendo avvocato non entro nel merito sanitario di queste 12 vaccinazioni, non avendo le conoscenze tecniche e scientifiche per potermi esprimere ma, passare da 4 vaccinazioni obbligatorie a 12 mi sembra semplicemente esagerato e la avverto come una imposizione, odiosa, incomprensibile e come l’ennesima compressione alla mia libertà individuale, quotidianamente arginata e costretta da mille piccoli orpelli, leggi, convenzioni, regole non scritte e non dette ma che almeno, sino ad oggi, non coinvolgevano così, in prima persona, addirittura mia figlia, il bene più grande e prezioso che ogni padre italiano e del Mondo intero possa avere.
Per inciso, in nessun Paese europeo, atteso che con il DL 73 del 2017 ci si sarebbe conformati ad obblighi assunti a livello europeo, è previsto un numero così elevato di vaccinazioni obbligatorie.
Sembrerebbe l’avvio di una nuova era… della sperimentazione…
Non resta che sperare che non sia così.
Ai commi 2 e 3, il Decreto tratta subito dei casi esclusi dall’obbligo, ovvero A) l’immunizzazione a seguito di malattia naturale certificata dal medico di famiglia o dal pediatra o B) verificata essere tale in esito ad appositi controlli ematici (analisi sierologica).
In realtà, nel comma 3 l’obbligo non viene affatto escluso tout court, ma il decreto afferma che la vaccinazione possa essere omessa o differita solo nel caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di base generale o dal pediatra di libera scelta”.
Viene da chiedersi cosa si debba intendere con “accertato pericolo per la salute”, in quanto il decreto non lo dice.
Viene da chiedersi se qualsiasi problematica di salute (es. una influenza) costituisca o meno un accertato pericolo per la salute ai sensi di legge.
Apparentemente no, ma costituisce un fatto notorio che se un bambino, soprattutto in tenera età non versi in perfette condizioni di salute perché affetto, ad esempio, da malattie da raffreddamento, la vaccinazione viene sconsigliata. Vedremo come questa indicazione medica verrà armonizzata con la normativa oggi vigente.
Al comma 4 viene prevista subito la sanzione amministrativa per tutti i genitori esercenti la responsabilità genitoriali che pur non ricadendo nei casi di esenzione di cui ai commi 2 e 3 ciononostante ritengano di non vaccinare i propri figli di età compresa tra zero e 16 anni.
La sanzione amministrativa viene applicata a tutti, per il solo fatto di aver deciso di non vaccinare i figli, a prescindere dal fatto che decidano o meno di iscrivere il bambino non vaccinato al nido, all’asilo o a scuola.
La sanzione va da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 7.500,00 anche se non è dato capire come l’Autorità stabilirà la misura sanzionatoria da applicare ad ogni fattispecie e, soprattutto, in base a quali parametri, verrà applicato il minimo piuttosto che il massimo o un valore intermedio.
L’applicazione della sanzione non ricorre, tuttavia, per il sol fatto di non aver sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie bambini di età compresa tra zero e 16 anni.
Infatti, è prevista una sorta di previa diffida (nel decreto viene definita contestazione) da parte dell’ASL competente per territorio la quale in un termine che, tuttavia, la legge non indica, invita i genitori a provvedere alla vaccinazione, ovvero perlomeno, alla somministrazione della prima dose del ciclo vaccinale, purché però il completamento dello stesso avvenga nel rispetto della apposita schedula vaccinale, in relazione all’età.
Laddove i genitori, anche dopo questa ennesima possibilità concessa dall’ASL continuino pervicacemente a non voler sottoporre alle 12 vaccinazioni obbligatorie i propri figli, verrà accertata, contestata e irrogata loro la sanzione amministrativa di cui al primo periodo del comma 4.
Per le modalità pratiche di accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione si fa rinvio alla Legge 689 del 1981 da cui si potranno mutuare anche le regole procedimentali e le tempistiche per contestare, impugnandole avanti al Giudice di Pace competente per territorio, sanzioni che, prima facie, appaiono oltremodo ingiuste e miranti a reprimere forzosamente la libertà dei singoli, senza che a ciò corrisponda un effettivo beneficio per la collettività.
Sono prevedibili migliaia di ricorsi che, a mio parere, se ben strutturati, avranno buone possibilità di essere accolti.
NON solo.
Una volta decorso il termine di cui alla diffida inviata dall’ASL competente per territorio ai genitori, oltre alla sanzione amministrativa-pecuniaria, per punire duramente gli eventuali trasgressori, l’ASL “provvede a segnalare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di sua competenza”, tra cui lo spauracchio della sospensione della responsabilità genitoriale, più volte agitato davanti alle masse di “disobbedienti” per indurli a conformarsi al diktat governativo e lobbistico.
La formulazione della norma induce a ritenere che quello della segnalazione alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni sia un vero e proprio obbligo normativamente imposto alle ASL e non una semplice facoltà.
All’articolo 2 viene previsto un capitolo di spesa di ben 200.000,00€, per tutto il territorio nazionale, per avviare, per l’anno scolastico 2017 /2018, “iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare della vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori”.
Il capitolo di spesa è talmente esiguo che la parola inadeguato appare un mero eufemismo.
Inoltre, nel decreto sono completamenti assenti misure volte a consentire ai cittadini di ottenere dallo Stato Italiano una vera, precisa e puntuale informazione sulle vaccinazioni e su quelle che ne sono le componenti intrinseche, ovvero proprio ciò che i cittadini chiedono a gran voce.
All’articolo 3 viene previsto che i dirigenti di istituti scolastici, pubblici e privati, asili e nido devono (sono tenuti) richiedere a tutti i genitori/ tutori, esercenti la responsabilità parentale su minori di età compresa tra zero e sedici anni, la documentazione comprovante l’effettuazione delle 12 vaccinazioni di cui all’art. 1 o di essere in possesso di documentate cause di esonero di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 1.
In alternativa, sarà sufficiente presentare la richiesta di vaccinazione obbligatoria all’Asl competente che eseguirà le vaccinazioni di cui all’art. 1 entro la fine dell’anno scolastico.
La documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, o quella attestante l’esonero oppure la richiesta di vaccinazione già inoltrati all’Asl andranno presentati entro il termine per l’iscrizione a scuola o all’asilo o al nido.
E’ possibile, tuttavia, iscriversi attraverso una autocertificazione di cui al DPR 445 del 2000 ove, presumibilmente, i genitori si impegneranno a dare corso alla vaccinazione dei figli.
Questo documento, a differenza degli altri, deve essere presentato il 10 luglio di ogni anno.
La mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 3 c. 1 comporta la segnalazione del nominativo dei genitori inadempienti all’Asl competente per territorio che provvede con la diffida (contestazione) a mettersi in regola entro un dato termine, allo spirare del quale verrà dato corso alla procedura sanzionatoria di cui all’art. 1 comma 4 e alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (art. 1 comma 5).
Non solo, l’art. 3 c. 3, ledendo l’art. 3 Cost. e creando una imbarazzante discriminazione tra bambini, nega l’accesso al nido o alla materna (asilo) ai bimbi non vaccinati, senza distinzioni tra strutture pubbliche o private.
Ovviamente nessuno pensa al danno sociale patito dai bambini, ma anche a quello economico che subiranno tali strutture.
Conformemente al principio di cui al DPR 355 del 1999 non verrà, invece (per ora) precluso l’accesso a scuola ai bimbi non vaccinati che, però, potranno essere legittimamente banditi dalla Comunità sociale per legge almeno sino al compimento del sesto anno d’età.
L’articolo 4 non riveste particolare interesse se non per il comma 2 che, non è dato capire per quale motivo, prevede la segnalazione all’ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, delle classi in cui siano presenti almeno due bambini vaccinati.
Che il Governo stia preparando l’ennesima legge in cui poter distinguere classi di vaccinati e classi di non vaccinati, magari prevendendo la frequenza in strutture diverse e lontane le une dalle altre?
Infine l’articolo 5, la norma transitoria.
Solo per l’anno 2017 – 2018 la documentazione indicata all’art. 3 comma 1 (ovvero documentazione da cui si evinca l’essere in regola con gli obblighi vaccinali, o l’esenzione del pari documentata oppure l’aver richiesto all’ASL le vaccinazioni obbligatorie) potrà essere presentata entro il 10 settembre, non per magnanimità ma solo per non intasare le ASL.
Sino al 10 settembre i genitori possono ricorrere anche all’autocertificazione di cui all’art. 3 comma 1 ult. periodo. Fermo restando che entro il 10 Marzo 2018, in quest’ultimo caso, dovranno recare documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
Entro il 5 Agosto 2017 il Parlamento dovrà convertire in Legge il DL 73 pena l’inefficacia. Che dire? Speriamo che non succeda e che questa brutta legge, si dissolva in una notte d’estate e che il 6 agosto sia solo il ricordo dell’ennesimo attentato alla libertà personale degli individui, non riuscito.
Nei prossimi giorni vi indicherò come scardinare questo decreto ammesso che sia convertito in legge e che possa costituire davvero una base normativa impositiva per obbligare tutti i cittadini italiani a sottoporre a 12 vaccinazioni obbligatorie i propri figli per poterli iscrivere all’asilo, al nido, per non pagare multe salate e non essere processati davanti al Tribunale per i Minorenni.
Quanto stona e stride tutto questo in un Paese che ha ben altri problemi da risolvere.

Avv. Matteo Pavanetto
Avvocato in Forlì

torna-indietro

Ti è piaciuto questo articolo? Vuoi maggiori informazioni?

Compila il form seguente, ti risponderemo non appena possibile.