Forlì, 22/03/2021
GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LADDOVE AL MILITARE O AL CARABINIERE O ALL’AGENTE DI POLIZIA DI STATO O TRIBUTARIA VENGA NEGATA LA C.D. CAUSA DI SERVIZIO.
LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUSSISTE ANCHE SER IL RICORRENTE NON E’ ANCORA IN PENSIONE.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza 4325 del 2014 ha stabilito che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell’Ente al pagamento del trattamento pensionistico privilegiato, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale (futuro) presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.
A tal fine, secondo la Suprema Corte, è irrilevante la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, “non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario , ovvero il riconoscimento della causa di servizio, per poter successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata”.
In tal senso si era già pronunziata la Cassazione Civile con le sentenze 5467 del 2009, 152 del 1999 e 12722 del 2005.
Pertanto, e legittimamente, alla luce di siffatta consolidata Giurisprudenza il MILITARE (il Carabiniere – l’ Agente di Polizia o il Finanziere) possono adire la Corte dei Conti per ivi ottenere la declaratoria di dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità, quale presupposto del futuro riconoscimento ( per il futuro) della pensione privilegiata.
Ciò comporta, ovviamente, numerosi vantaggi rispetto al ricorso avanti al TAR.
IL TERMINE PER INTERPORRE IL RICORSO.
Anzitutto, la risposta negativa del Ministero circa la causa di servizio può essere impugnata nel termine di prescrizione ordinario, ovvero quello decennale.
Per interporre ricorso al TAR, occorre rispettare il termine perentorio di giorni 60 dalla notificazione del provvedimento di reiezione.
LA DURATA DEL GIUDIZIO.
Il giudizio al Tar è lunghissimo. Occorre attendere una media di 6 anni per la fissazione dell’udienza e circa un altro anno per la definizione del giudizio.
L’analogo giudizio in Corte dei Conti ha una durata complessiva di circa due anni con la prima udienza fissata, in genere, prima che sia decorso un anno dalla notificazione del ricorso.
IL COSTO DEL RICORSO.
Il giudizio avanti alla Corte dei Conti è esente da bollo e, quindi, sia la notificazione del ricorso sia la sua iscrizione al ruolo non impone il pagamento di un emolumento allo Stato.
Per contro l’analogo giudizio avanti al TAR ha un costo (bollo) di iscrizione e per spese di notifica.
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.
E’ sufficiente la documentazione medica e la storia del militare attestante l’esistenza della causa di servizio oltre ad una relazione di un proprio medico legale di fiducia in cui il medico attesti la sussistenza della causa di servizio, il nesso di causalità tra l’attività espletata dal militare e la patologia insorta e, infine, la tabella cui la stessa può essere ascritta.