Forlì, 1/06/2020

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n.8473 del 2019 in cui la Suprema Corte prende posizione sulle modalità di partecipazione della parte nella procedura di media conciliazione prevista nelle materie obbligatorie o demandata dal Giudice.

L’ improcedibilità dell’azione giudiziaria laddove la parte non partecipi personalmente alla procedura di media conciliazione demandata dal Giudice o prevista, ex legge, nelle materie obbligatorie.
La Corte di Cassazione chiarisce nella sentenza 8473 del 2019.

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L’art. 8 c. 2 D.Lgs. 28 del 2010 afferma che …. Le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Devono e non possono.
Lo chiarisce anche la Corte di Cassazione Civile Sez. III nella sentenza n. 8473 del 2019 che, a pagina 9, recita “l’art. 8 dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti le parti personalmente. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte NON possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando solo il proprio avvocato.”
In tal senso la stragrande Giurisprudenza di merito che, sul punto, è sempre stata pressoché univoca.
Ferma, quindi, la necessità della comparizione personale della parte in mediazione, la Corte di Cassazione ritiene, tuttavia, trattarsi di attività delegabile.
Infatti, prosegue la Corte nella sentenza 8473 del 2019, a pagina 10, “deve ritenersi che la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente al procedimento di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche dal suo difensore”.
Ciò però snaturerebbe in qualche modo il disposto dell’art. 8 Dlgs. 28 del 2010 per cui la Suprema Corte precisa che “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante un procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Viene da domandarsi, allora, se alla luce di tale statuizione della Suprema Corte sia legittimo e possibile delegare il proprio difensore alla partecipazione, in propria vece, alla procedura di media conciliazione già nella procura alle liti:
Tuttavia, la Suprema Corte proprio in ossequio a quanto previsto dall’Art. 8 D.Lgs. 28 del 2010, aggiunge, sempre a pagina 10, che “il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”, precisando “che sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione NON può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale”.
Infatti, precisa, ancora, la Corte di Cassazione, Sez. III, nella sentenza 8473 del 2019 che “….se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo NON può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione NON fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore” e conclude che “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal difensore, ma DEVE rilasciare a questo scopo una procura sostanziale che NON rientra tra i poteri di autentica dell’avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.”
Per cui e in buona sostanza, dalla sentenza precitata emerge che:
a) la parte deve partecipare personalmente alla media conciliazione a pena della improcedibilità dell’azione giudiziaria;
b) la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente a tale attività possa delegarle ad un terzo e anche, per ipotesi, al proprio difensore;
c) siffatto potere di delega deve essere conferito con una procura speciale sostanziale che non rientra tra i poteri di autentica dell’avvocato (quindi occorrerà una procura speciale notarile);
d) il conferimento del potere al proprio di difensore di partecipare in sostituzione del proprio cliente alla mediazione, NON fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti.
Sicuramente è condivisibile siffatta interpretazione della sentenza in commento in quanto se la partecipazione alla media conciliazione fosse delegabile al proprio difensore, nella procura alle liti, si andrebbe a snaturare sia il significato intrinseco, sia la finalità stessa della procedura deflattiva di mediazione, prevista appunto, per creare o, almeno, tentare di creare, un momento di confronto anche e soprattutto diretto tra le parti, al fine di addivenire o tentare di addivenire alla composizione della lite in sede extragiudiziale con l’aiuto di un esperto conciliatore.
E’ evidente che la semplice partecipazione del difensore in forza della procura alle liti andrebbe ad inammissibilmente snaturare il contenuto dell’art. 8 D.Lgs. 28 del 2010 che, invece e addirittura, prevede la partecipazione personale della parte unitamente al proprio difensore o ad un avvocato.

Avv. Matteo Pavanetto

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