Forze di Polizia Civili e Militari – applicazione dei SEI scatti sul TFS a tutti coloro che siano andati in pensione a 55 anni di età e 35 di anzianità di servizio – Avv. Matteo Pavanetto

Costituisce jus receptum che l’art. 6bis del Dl  387 del 1987 trovi applicazione  ai pensionati,  già appartenenti alle Forze di Polizia, civili e militari, che siano cessati dal servizio a domanda, purchè avessero compiuto 55 anni di età ed espletato almeno 35 anni di servizio utile al momento del pensionamento.

Tale articolo prevede che a  tali militari – pensionati:…. sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio…..

Una maggior somma che si aggira intorno ad € 10.000,00 per ogni militare.

 Chi ne ha diritto – presupposti oggettivi:

gli appartenenti alle Forze di Polizia Civili e Militari, ovvero coloro che abbiano svolto servizio presso la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria, aventi tutti funzioni di polizia.

Chi ne ha diritto – presupposti soggettivi:

l’essere andati in pensione a domanda avendo compiuto almeno 55 anni di età e con una anzianità di servizio di almeno 35 anni.

Competenza: TAR  

Legittimata passiva : INPS

Possibilità di ricorsi in forma collettiva: Sì

La diatriba ha inizio, allorquando, il Consiglio di Stato, con sentenza  n. 1231 del 2019  estrinsecava due principi, sicuramente condivisibili, circa la corretta interpretazione dell’art. 6 bis c. 2 DL 387 del 1987.

Anzitutto, il Consiglio di Stato affermava che l’art. 6 bis c. 2 DL 387 del 1987 trovava applicazione al ricorrente, un Prefetto collocato a riposo dal Ministero dell’Interno per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, cioè a domanda.

Continuava poi il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, affermando che la pretesa non avrebbe potuto trovare ostacolo “nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2, si sensi del quale “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 Giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità….” in quanto, proseguono i Giudici del Supremo Collegio, “…..proprio l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6bis c. 2 secondo periodo DL 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinati”.    

La difesa di INPS.

Ritiene INPS, a torto, che l’art. 6bis del DL 387 del 1987 sia stato implicitamente abrogato e afferma che in ogni caso, i sei scatti sarebbero applicabili solo a quei militari che non  siano  andati in pensione a domanda ma, ad esempio, per sopravvenuta inabilità o decesso.

Più volte i vari Tar si sono pronunziati a favore dei pensionati delle forze di polizia civili e militari andati in pensione a domanda, riconoscendo anche a costoro il diritto alla buonuscita purchè avessero i requisiti dell’art. 6bis DL 387 del 1987, ovvero  l’aver compiuto almeno 55 anni e aver espletato servizio per almeno 35 anni.

Di recente la prima interpretazione fornita dal Consiglio di Stato nella sentenza 1231 del 2019 poi ripresa da vari Tar nazionali, è stata di nuovo avvallata dal medesimo Consiglio di Stato che in ben tre sentenze del Marzo 2023 ha confermato il proprio originario orientamento a favore dei militari.

Il Consiglio di Stato ha, invece, escluso che  il beneficio della c.d. buonuscita (i sei scatti sul TFS) spetti agli altri appartenenti all’Ordinamento militare (es. Esercito, Aviazione, Marina) in quanto non espletanti funzioni di Polizia strictu sensu intese.

Ma non è detto che anche questo orientamento non sia destinato a mutare nel tempo.

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In particolare vorrei qui menzionare la sentenza n. 2833 del 20.3.2023 con cui il Consiglio di Stato, intervenendo sulla questione dei sei scatti sul TFS ha definitivamente chiarito che l’art. 1 comma 15 bis Dl 379 del 1987 non è più in vigore, dovendosi ritenere abrogato, il che comporta l’essere venuta meno la preclusione che impediva la concessione del beneficio connessa alla cessazione del servizio a domanda, con la conseguenza che tutti coloro che hanno svolto servizio nelle Forze di Polizia civili o militari che siano andati in pensione a domanda con anni 55 di età e 35 di anzianità di servizio hanno diritto al beneficio dei sei scatti sul TFS.

Di nuovo il Consiglio di Stato Sez. II con le sentenze n. 2986 del 23.3.3023 e n. 2762 del 16.3.2023, ha ribadito che l’art. 6bis del DL 387 del 1987 e succ. mod. si applica a tutti gli appartenenti della Forze di Polizia, tanto civili quanto Militari (come gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri) anche se andati in congedo a domanda con una età di anni 55 e una anzianità di servizio di anni 35, in quanto l’art. 6bis DL 387 del 1987 come modificato dall’art. 21 c. 1 L. 231 del 1990 permane in vigore in forza del disposto dell’art. 1911 c. e c.o.m. (Codice dell’Ordinamento Militare – Dlgs. 66 del 2010), smentendo, ancora una volta, la tesi difensiva di INPS.

Merita ancora menzione la Sentenza n. 2986 del 2023 con cui il Consiglio di Stato  ha ribadito che “il termine del 30 Giugno non è di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, ma che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo….” respingendo, ancora una volta, la tesi di INPS secondo cui il termine della domanda entro il 30 Giugno debba intendersi quale termine decadenziale.

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Per cui il mio consiglio agli aventi diritto è quello di attivarsi quanto prima per interporre ricorso al fine di ottenere i sei scatti spettanti, prima che la materia possa essere oggetto di qualche inciampo giurisprudenziale indesiderato, tale da sovvertire l’attuale giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Forlì, lì 24.4.2023

 

Avv. Matteo Pavanetto

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