Il diritto al trattamento alimentare gratuito per tutti i militari dell’arma dei carabinieri durante il servizio svolto dalle 12 alle 14 o dalle 18 alle 20,00. un nuovo ricorso al TAR.
CON una recentissima sentenza del Tar della Marche Sezione I Ancona n, 344 pubblicata il 12 Maggio 2025, i Giudici marchigiani sono stati chiamati a decidere su un caso assai controverso che riguarda il diritto al trattamento alimentare gratuito per tutti i militari appartenenti all’ Arma dei Carabinieri durante il servizio svolto dalle 12 alle 14 o dalle 18 alle 20,00.
Premetteva il Tar, per inquadrare la fattispecie, che tutti i ricorrenti erano militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso enti e reparti ubicati nel territorio di competenza del Comando Legione Carabinieri “Marche” – da qui la competenza del Tar delle Marche ( per cui ad esempio per coloro che hanno svolto servizio nel territorio della Legione Carabinieri Emilia Romagna, la competenza sarebbe del Tar dell’Emilia Romagna e così via e, il Tar Lazio per coloro che abbiano svolto servizio nelle varie Legioni regionali).
I ricorrenti riferivano che, nell’ambito dell’espletamento di turni di servizio interni ed esterni il cui termine era previsto per le ore 14,00 ovvero per le ore 20,00 erano stati impossibilitati per ragioni oggettive (impossibilità di allontanarsi dal posto di lavoro in ragione dei turni continuativi e/o per la natura del servizio) ad usufruire del servizio mensa laddove esistente e predisposto, ovvero degli esercizi di ristorazione convenzionati con l’amministrazione.
I ricorrenti riferivano nel ricorso che, nonostante l’ impossibilità di usufruire del servizio mensa o degli esercizi commerciali convenzionati, non era stato corrisposto loro neanche il c.d. buono pasto sostitutivo di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 254 del 1999 del che se ne dolevano con il Tar Marchigiano.
I ricorrenti, in particolare evidenziavano come in applicazione di disposizioni interne dell’Arma, prive di qualsivoglia valore normativo primario, di cui alle pubblicazioni “N-29” e “C-19” del 2021 si stabiliva , del tutto illegittimamente che “…Quando il turno di servizio dura almeno un’ora dopo le 14.00 o le 20.00 deve essere assicurata al personale una pausa di 30 minuti per la consumazione del vitto…“; ciò comportava l’illegittima introduzione di un ulteriore presupposto per il riconoscimento del diritto del personale dell’Arma al trattamento alimentare gratuito, come disciplinato dall’articolo 546 del C.O.M. e dagli artt. 1 e 3 della L. n. 203 del 1989 e s.m.i., ovvero che il servizio si protragga per almeno un’ora dopo le 14,00 o, per i turni pomeridiani, dopo le 20,00.
Utilizzando questo espediente, di fatto, il trattamento alimentare gratuito o il buono pasto sostitutivo venivano negati a gran parte della platea dei aventi diritto in base alle disposizioni normative c.d. primarie che, come detto, questo ulteriore presupposto NON prevedevano. Si tratta, infatti, di una previsione arbitrariamente introdotta che non trova alcun supporto normativo e che anzi non viene contemplata nella normativa primaria di riferimento.
I ricorrenti, riferiscono i Giudici del Tar, rilevata l’ illegittima compressione del loro diritto alla percezione del c.d. buono pasto sostitutivo (e ciò anche alla luce della consolidata giurisprudenza), avevano ritualmente e previamente diffidato l’amministrazione di appartenenza a dare corretta applicazione alla normativa primaria di riferimento (con effetto retroattivo all’ultimo quinquennio), ma tale diffida era stata disattesa, rispondendo l’Amministrazione in modo negativo.
Per cui i ricorrenti proponevano ricorso avanti al Tar delle Marche chiedendo che venissero disapplicate nei loro confronti le prescrizioni contenute nelle pubblicazioni nn. “N-29” e “C-19” del 2021, chiedevano l’annullamento della nota con cui l’amministrazione di appartenenza aveva respinto le loro richieste, domandavo l’accertamento del loro diritto a vedersi attribuito il buono pasto sostitutivo con decorrenza dal 16 maggio 2019 (data iniziale del termine prescrizionale quinquennale), con condanna dell’amministrazione a liquidare le somme spettanti a ciascuno di essi.
I militari assumevano, in buona sostanza, l’intervenuta violazione e falsa applicazione delle norme in materia di cui all’art. 546 C.O.M. e ali artt. 1-3 della L. n. 203 del 1989, deducendo, che la disciplina interna all’Arma dei Carabinieri relativa all’erogazione del trattamento alimentare gratuito contrastava con il dettato normativo vigente di riferimento, il quale non prevede affatto, né prevedeva, che il trattamento in parola poteva spettare solo se il servizio si fosse protratto di almeno un’ora rispetto al termine del turno.
I ricorrenti, si legge in sentenza hanno articolato anche un’ istanza istruttoria, chiedendo al Tribunale di ordinare al Comando Legione Carabinieri Marche di depositare in giudizio la documentazione attestante i turni di servizio svolti da essi ricorrenti nel periodo oggetto di giudizio.
Il Tribunale ordinava ai Comandi dell’Arma costituiti in giudizio, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di depositare una relazione sui fatti di causa (specificando la posizione di ciascun ricorrente e/o gruppo omogeneo di ricorrenti rispetto alla pretesa oggetto di causa).
L’istruttoria veniva eseguita il 25 novembre 2024 e il 10 e 17 gennaio 2025 e l’Amministrazione era costretta a produrre, per ogni ricorrente, la documentazione relativa ai servizi espletati, nel corso degli ultimi 5 anni di servizio, ricadenti nell’arco temporario orario che dava diritto al trattamento alimentare gratuito.
Tuttavia il Tar delle Marche pur dichiarando di non essere in grado di individuare, per ciascun ricorrente, il totale dei servizi per cui sarebbe spettato il trattamento alimentare gratuito, conformandosi a consolidati principi giurisprudenziali, riteneva di dover emettere una sentenza di condanna sui principi.
Il Tar delle Marche, pertanto, accoglieva il ricorso statuendo il diritto dei ricorrenti a percepire il corrispettivo economico dei buoni pasto sostitutivi a cui avrebbero avuto diritto, nel quinquennio precedente all’instaurazione del giudizio, limitatamente ai servizi svolti durante i quali non avevano potuto fruire del servizio mensa o degli esercizi commerciali convenzionati.
Sulle somme in questione aggiungevano gli interessi legali.
Per cui ed in buona sostanza il Tar delle Marche ha ritenuto illegittime ed annullato, per i vari ricorrenti, le due pubblicazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – la “N-29” dell’11 dicembre 2021 e la “C-19” del 30 agosto 2021 – in quanto limitative rispetto a quanto previsto dall’art. 61 del D.P.R. n. 254/1999 e dalla Legge n. 203/1989.
In definitiva è questo il principio ribadito dal Tar delle Marche, ovvero il diritto al buono pasto sostitutivo esiste, anche se il turno non supera l’ora oltre la soglia indicata dalle circolari interne.
Ciò significa che a coloro che non ne abbiano fruito per l’illegittima applicazione di tale principio, spetterà la liquidazione di una somma pari al valore dei buoni pasto non fruiti, in relazione a tutti i servizi che ciascuno abbia svolto, negli ultimi cinque anni (termine di prescrizione), nell’arco temporale individuato, ovvero dalle 12 alle 14 o dalle 18 alle 20,00. Per cui previa diffida sarebbe opportuno interporre ricorso quanto prima essendo il termine di prescrizione del diritto pari ad anni 5.
Chi può partecipare: tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio o che siano cessati dal servizio da meno di 5 anni perché, appunto, il diritto si prescrive in anni 5.
Costo della diffida e del ricorso al Tar € 100,00 per ciascun partecipante (minimo 25 partecipanti) e lo studio dell’Avv. Matteo Pavanetto come consuetudine non chiederà alcuna percentuale sulle somme liquidate.
Chi vorrà partecipare verrà inserito in un gruppo whatsapp appositamente creato in cui verranno inserite tutte le informazioni sull’andamento del ricorso.
Forlì, lì 20 Giugno 2025