Tassazione indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato dalle sanzioni riscosse nel corso dell’attività accertativa.
La tassazione corretta doveva avvenire ai sensi dell’art. 19 c. 2bis Tuir e non applicando il comma 2 del medesimo art. 19.
Ci sono 48 mesi dalla tassazione per chiedere la ripetizione delle maggiori imposte pagate su questa indennità.
Il Fondo (FAF), istituito con la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e disciplinato dal proprio Statuto approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016, persegue finalità previdenziali e assistenziali a favore degli iscritti in servizio e in congedo e dei relativi familiari.
Il FAF Fondo di Assistenza per i Finanzieri offre benefici assistenziali, come indennità di buonuscita aggiuntiva rispetto al fondo previdenziale INPS, assistenza sanitaria, assistenza agli orfani e rimborsi di spese.
Il Fondo al quale è riconosciuta autonomia gestionale, amministrativa e, con riguardo alle risorse, patrimoniale e finanziaria è un ente dotato di un patrimonio del Fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito dell’attività accertativa condotta dagli appartenenti al Corpo.
L’indennità di buonuscita ”aggiuntiva” a quella liquidata dallo Stato, spetta al militare che abbia maturato almeno nove anni di servizio effettivo alla data di cessazione definitiva dal servizio nel Corpo.
Si è posto quindi il problema di capire a quale tipologia di tassazione dovesse essere sottoposta questa ”indennità aggiuntiva” corrisposta dal Fondo di previdenza ai propri iscritti alla cessazione del servizio.
Anzitutto è opportuno chiarire la natura giuridica del Fondo che è un ‘‘fondo di previdenza”, e…. l’indennità erogata al dipendente all’atto della cessazione dal servizio dal predetto Fondo ha funzione previdenziale ed è quindi assimilabile all”’indennità equipollente” e non più rientrante, come sostenuto in precedenza, nell’ambito delle ”altre indennità” in quanto rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale».
Questo è il punto fondamentale della questione, confortato dalla costante Giurisprudenza e produce la conseguenza che la relativa base imponibile debba essere determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir, nei termini illustrati nella citata risposta n. 425 del 2023.
Tuttavia e ciò posto, evidenzia il Fondo che tale ”indennità aggiuntiva”, avente, come detto, natura previdenziale, viene sottoposta a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi – approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per cui l’aliquota di tassazione viene determinata ai sensi del d.m. 30 dicembre 1985, vale a dire applicando la medesima aliquota usata dall’ente erogante il trattamento di fine servizio (I.N.P.S.), costituendo base imponibile l’intero importo ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Tuir.
Tuttavia e conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo la Sez. V, con Ord. 18616 del 30 Giugno 2023) il Fondo, nell’interpello all’Agenzia delle Entrate n. 91 del 2024, ritiene che la base imponibile dell’indennità aggiuntiva corrisposta ai propri iscritti in relazione agli anni di servizio possa essere determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir (anziché ai sensi dell’art. 19 c. 2 Tuir), ovvero sia costituita “da un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 (le vecchie 600.000 lire) per ciascun anno di servizio.
Con la risposta n. 91/2024 l’ Agenzia delle Entrate torna sul tema della corretta tassazione delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito di attività accertativa.
Il parere verte sull’equipollenza tra TFR e indennità aggiuntive fine di servizio. Un tema sul quale la giurisprudenza è intervenuta costringendo l’Agenzia delle Entrate a modificare il proprio orientamento ormai risalente nel tempo.
L’ Agenzia delle Entrate, nella circolare 91 del 2024, rispondendo al quesito posto dal Fondo e conformemente all’orientamento giurisprudenziale, conclude che ” l’indennità aggiuntiva erogata dal fondo di previdenza istante ai propri iscritti aventi diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, ed è imponibile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.”
Recita infatti l’art. 19 c. 2bis Tuir “le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 [ndr. euro 309,87] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per iperiodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.».
L’AE giunge a tale conclusione, ovvero alla applicazione dell’art. 19 c. 2bis Tuir nella tassazione della indennità aggiuntiva erogata dal FAF, rilevando come lo stesso (il Fondo o meglio il suo patrimonio) non viene costituito attraverso il versamento di contributi a carico dei dipendenti, ma come detto accantonando una parte della sanzioni da loro riscosse nel corso della loro attività accertativa.
Per cui e ciò posto nella circolare 91 del 2024 conclude l’Agenzia delle Entrate che “si ritiene di poter estendere le conclusioni contenute nella citata risposta n. 425 del 2023 alla ”indennità aggiuntiva” corrisposta dal Fondo istante ai propri iscritti, con la conseguenza che la relativa base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir”.
Il che comporta che l’ammontare netto da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota di tassazione è l’intera ”indennità aggiuntiva’‘, al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale, ma si applica all’”indennità aggiuntiva” determinata in relazione agli anni servizio al netto della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, sia all’intera ”indennità aggiuntiva” dovuta per il periodo di anzianità convenzionale.
Questo significa che fino ad ora che per tutti i militari della Guardia di Finanza andati in congedo con almeno 9 anni di servizio cui sia stata erogata dal FAF la c.d. indennità aggiuntiva che, come detto, ha natura previdenziale, e andava sottoposta a tassazione ex art. 19 c. 2 bis (e non comma 2!) del Tuir, sono stati erroneamente sottoposti a tassazione anche i 309,87 euro per ogni anno di servizio che, invece, avrebbero dovuto essere sottratti a tassazione.
Il che provoca un evidente pregiudizio per il militare che si è trovato a corrispondere denari, sotto forma di una maggior imposizione fiscale, in realtà non dovuta.
Probabilmente dal 2024 in avanti l’Agenzia delle Entrate si adeguerà alla propria circolare correttamente tassando le erogazioni della indennità aggiuntive del FAF ex art. 19 c. 2bis Tuir, ma rimane il problema di coloro che abbiano già ricevuto l’erogazione di tale indennità, tassata, erroneamente, nella sua totalità, ex art. 19 c. 2 Tuir.
A costoro giammai l’AE restituirà automaticamente le maggiori imposte pagate, tanto che nella propria circolare l’Agenzia, analizzando proprio questa ipotesi, ha cura di specificare che “ con riferimento alle indennità già corrisposte e integralmente assoggettate a tassazione, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è quello previsto dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale, ai commi 1 e 2, prevede che: «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla
data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».
Ciò significa che il termine di decadenza di 48 mesi per l’esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo (FAF) cioè in poche parole è stata operata la tassazione alla fonte sulla indennità aggiuntiva erogata.
Il mio consiglio per tutti i militari della Guardia di Finanza in congedo e per tutti i militari che fruiscano (o meglio abbiano fruito) di indennità aggiuntive di natura previdenziale analoghe a quelle corrisposte dal FAF è quello di rivolgersi immediatamente al Fondo, interrogandolo con pec (o raccomandata RR) sulla data in cui sia stata sottoposta a tassazione la indennità aggiuntiva pagata.
Dopodichè, laddove i 48 mesi di cui sopra non siano ancora decorsi, occorrerà scrivere immediatamente una pec o una raccomandata RR alla sede di proprio riferimento dell’Agenzia delle Entrate chiedendo il ricalcolo della tassazione applicata (espungendo dall’imponibile € 309,87 per ogni anno di servizio) e la restituzione al contribuente della maggior somma versata alla fonte.
Lo studio dell’Avv. Matteo Pavanetto è ovviamente a Vostra disposizione sia per la redazione della pec al FAF per capire quando sia stata sottoposta a tassazione la Vs. indennità aggiuntiva erogatavi, e poi, nel caso in cui non siano decorsi i 48 mesi di legge, per interrompere il termine di decadenza presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio, chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente pagate, oltre interessi e rivalutazione.
Avv. Matteo Pavanetto