Forlì, 23/10/2020

La disapplicazione previdenza complementare al comparto difesa e sicurezza.
La c.d. riforma Dini parzialmente inattuata solo per gli addetti al comparto Difesa e Sicurezza.
Quali gli sviluppi?

In base alla riforma del sistema pensionistico, da ultimo attuata con L. 335 dell’8.8.1995, veniva ivi determinato, per tutti i lavoratori, tanto pubblici quanto privati, un determinato criterio di calcolo della pensione, deteriore rispetto a quello previsto nel sistema previgente.

Il sistema attualmente vigente prevede, infatti, che per tutti i lavoratori che avessero raggiunto almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31.1.1995 sarebbe stato applicato, nel calcolo della pensione, il c.d. sistema retributivo.

Per tutti quei lavoratori che, invece, alla data del 31.1.1995 non avessero raggiunto la fatidica soglia dei 18 anni di anzianità contributiva, la legge prevede l’applicazione di un criterio di calcolo della pensione c.d. ibrido o misto, applicando il metodo c.d. retributivo sino al 31.12.1995 e quello c.d. contributivo per il periodo successivo.

Per tutti i lavoratori assunti successivamente all’1.1.1996, viene applicato in via esclusiva il metodo c.d. contributivo.

Tuttavia, e come apparve subito chiaro, l’applicazione del metodo contributivo che prende in esame e a parametro le retribuzioni incamerate dal lavoratore nell’arco di tutta la vita lavorativa, comportava e comporta la corresponsione di un emolumento pensionistico mensile nettamente inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato utilizzando il metodo retributivo che, invece e per contro, utilizza il parametro ancorato ad una media di retribuzione.
Per cui l’adozione del metodo contributivo costituisce un risparmio per lo Stato e per l’INPS ma un decremento dell’emolumento pensionistico per il lavoratore pensionato, con una perdita anche di circa 200-300 euro mensili.

Il Legislatore del 1995, conscio del sacrificio imposto ai lavoratori prevedeva, a sostegno ed integrazione del sistema contributivo, l’istituzione della c.d. previdenza complementare attraverso l’adozione di fondi pensioni che avrebbero dovuto integrare la previdenza obbligatoria.
In tali fondi pensioni sarebbe dovuto confluire, a scelta del dipendente, il suo TFR.

Infatti, attraverso il D.Lgs. 124 del 21.4.1993 il Governo Italiano aveva emanato la disciplina delle forme pensionistiche complementari ex art. 3 c. 1 lett. v) della L. 421 del 1992, attraverso cui venivano introdotte nell’Ordinamento forme di previdenza finalizzate all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e ciò per consentire livelli più elevati di copertura previdenziale.

Più precisamente l’art. 3 c. 2 del Dlgs 124 del 1993 prevedeva che per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs. 29 del 1993 le forme pensionistiche complementari potessero essere adottate attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 c. 4 D.lgs 29 del 1993 (comparto difesa e sicurezza per intenderci) “le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.”
Ciò, ferma restando la facoltatività all’adesione ai fondi pensioni integrativi da parte del dipendente.
Il D.LGS 124 del 1993 veniva abrogato a decorrere dal 31.12.2006 dagli artt. 21 e 23 del D.lgs. 252 del 2005 tuttavia l’art. 3 c. 2 del citato Dlgs 124 del 1993 veniva riproposto con analoga disposizione talchè il personale indicato nel predetto art. 2 c. 4 D.lgs 29 del 1993 coincide con quello di cui all’art. 3 c. 1 L. 165 del 2001 espressamente richiamata dal D.lgs 252 del 2005.
In pratica mentre per tutti i dipendenti pubblici l’introduzione del correttivo del fondo integrativo poteva essere attuata mediante la contrattazione collettiva, esattamente com’è avvenuto, per i dipendenti delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia l’adozione del fondo pensione integrativo continuava ad essere subordinata alla previa istituzione “secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.”

Tali norme regolamentari, di attuazione della riforma previdenziale del 1995 ad oggi non sono state adottate, con la conseguenza che gli appartenenti alle Forze dell’Ordine o ai Corpi di Polizia, NON possono accedere alla c.d. previdenza complementare, NON essendo stati ad oggi istituiti i fondi pensioni integrativi e ciò in spregio alle vigenti disposizioni normative, ut supra riassunte.
Per cui si assiste ad un fenomeno assurdo e sperequativo, in quanto la stragrande maggioranza dei lavoratori subordinati, siano essi appartenenti al settore privato o pubblico, possono aderire o meno ai c.d. fondi integrativi che hanno la funzione di riequilibrare, nei loro confronti, la perdita subita nel passaggio dal metodo di calcolo retributivo a quello misto o contributivo, mentre altri, ovvero i dipendenti delle Forza Armate e dei Corpi di Polizia NON hanno un egual diritto, loro negato ab origine, dalla mancanza di regolamenti attuativi della legge statale.
Da ultimo con decreto legge 6 dicembre 2011 conv. in L. 214 del 2011 art. 24 c. 18, si era previsto di adottare per le Forze Armate con regolamento da emanare entro il 30 Giugno 2012, le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, le modalità di trasformazione della buonuscita (TFS) in TFR, le voci retributive utili e la quota da destinare a previdenza completare.
Nessun regolamento in tal senso è stato emanato.

Nel 2018 ho interposto un ricorso avanti alla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, per un appartenente alla Polizia di Stato appena andato in pensione.
Ho sostenuto la violazione e falsa applicazione della L. 335 del 1995, del Dlgs 124 del 1993 e del Dlgs 252 del 2005 chiedendo la disapplicazione, per mancata attuazione, del metodo c.d. ibrido al mio cliente.

La legge 335 del 1995, infatti, prevede come detto l’introduzione del metodo contributivo a far data dall’1.1.1996, per il calcolo della pensione di tutti i lavoratori subordinati, sia privati che pubblici.

Prevede anche l’adozione di un sistema misto, cioè retributivo e contributivo per tutti quei lavoratori subordinati che al 31.12.1995 non avessero espletato almeno 18 anni di attività lavorativa.
Tuttavia, il legislatore, conscio del danno sotto il profilo di diminuzione della pensione percepita da ogni lavoratore, apportava alla riforma un correttivo dando la possibilità al dipendente di aderire a dei fondi pensione integrativi ove far confluire il TFR garantendosi, in tal guisa e volendolo, un apporto c.d. complementare alla propria previdenza obbligatoria e riequilibrando, in tal modo, almeno in parte, la diminuzione patrimoniale sofferta per via della riforma.
La previdenza integrativa veniva attuata attraverso la contrattazione collettiva in tutti i settori pubblici e privati, in ossequio alla riforma c.d. DINI.
Tuttavia, per quel che concerneva (e concerne) le Forze Armate e i Corpi di Polizia la riforma Dini, sotto il profilo del correttivo della previdenza integrativa, NON è stata attuata.
Ciò in quanto tale attuazione sarebbe dovuta avvenire tramite “le norme di ciascun ordinamento” ovvero, verosimilmente, attraverso regolamenti ad hoc, mai emanati nel corso di quasi 25 anni.
Questa inerzia della PA (il Ministero dell’Interno e quello della Difesa) provoca un grave danno al militare/poliziotto che, passando dal metodo di calcolo retributivo a quello misto si è visto depauperare gli emolumenti pensionistici di spettanza.

Tanto più che tutti gli altri lavoratori, privati e pubblici e persino autonomi, hanno visto la completa attuazione della riforma DINI ivi compreso il correttivo dell’acceso ai fondi pensione integrativi, precluso, invece e senza motivo o ragione alcuno, a tutti gli appartenenti alle Forze Armate e/o ai Corpi di Polizia.
Per cui SI EVIDENZIAVA IN RICORSO, come il militare subisse la disapplicazione nei suoi confronti delle norme sulla previdenza complementare di cui al D.lgs. 124 del 1993 come modificato dal D.lgs. 252 del 2005 oltre alla palese violazione di quanto previsto dalla L. 335 del 1995 (c.d. legge Dini).
Talchè, si assumeva che il mancato completamento della riforma pensionistica nei confronti dell’ appartenente al comparto Difesa e Sicurezza, andato in pensione nel 2018 con il metodo di calcolo c.d. Misto, IMPEDISSE l’applicazione, nei suoi confronti, di tutta la legge 335 del 1995.
È infatti impensabile che, nei confronti degli appartenenti al comparto Difesa e Sicurezza venga applicata tale riforma solo nella parte c.d. peggiorativa mentre la PA, dolosamente, non ha attuato la previdenza complementare che, EX LEGE, avrebbe dovuto attenuare l’impatto negativo (dal punto di vista economico) della riforma DINI sull’ammontare mensile della pensione dei militari / Carabinieri / Finanzieri / Poliziotti.

Si chiedeva, pertanto, alla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, la disapplicazione al ricorrente della L. 335 del 1995, per l’effetto ricalcolando l’ammontare della sua pensione mensile secondo il metodo retributivo previgente.
Si sosteneva, infatti, che la piena operatività del nuovo sistema previdenziale per volontà della stessa legge Dini, si dovesse ritenere condizionata all’effettiva istituzione, (anche) nell’ambito del pubblico impiego, dei fondi pensione (di cui attualmente possono giovarsi tutti i dipendenti pubblici con esclusione degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa).
La mancata istituzione dei fondi pensioni per le Forze Armate e i Corpi di Polizia comporta, pertanto, la non operatività, nei loro confronti, della Riforma Dini.

Tale riforma, infatti, è basata sul caposaldo del c.d. doppio pilastro, istituito, appunto, per equilibrare gli effetti negativi della riforma sulla pensione degli aventi diritto che non avessero espletato almeno 18 anni di servizio/attività alla data del 31.12.1995.
Un primo pilastro è costituito, appunto, dall’introduzione del metodo contributivo (puro o misto).
Il secondo pilastro, che sorregge evidentemente tutta l’architrave della riforma Dini, poggia, invece, sulla istituzione dei fondi integrativi, ovvero della previdenza complementare (con versamento del TFR maturato in fondi pensioni a maggiore redditività) attraverso cui attenuare (o addolcire) gli effetti della L. 335 del 1995.
La mancata dolosa attuazione del secondo pilastro, ovvero la previdenza complementare, rende impossibile, a livello strettamente normativo, l’applicazione anche della restante parte della riforma Dini (quella peggiorativa per intenderci).

Né varrebbe obiettare che anche gli appartenenti alla Forze Armate e ai Corpi di Polizia avrebbero potuto a loro spese ed intaccando parte del proprio stipendio mensile, crearsi una previdenza integrativa atteso che avrebbero dovuto impiegare risorse proprie sottraendole a se stessi e alla propria famiglia, gravandone il proprio stipendio mensile.
Invece, nello spirito della Riforma Dini, il legislatore aveva inteso implementare la pensione di coloro che sarebbero andati in pensione con il metodo contributivo o misto, attraverso il versamento (effettivo e non solo figurato come avviene ancora oggi) del TFR maturato in appositi fondi pensione che assicurassero, appunto, all’avente diritto, alla fine del suo percorso lavorativo, una maggior rendita con cui equilibrare (se non proprio pareggiare) gli effetti negativi della L. 335 del 1995.
Se però per tutti gli altri dipendenti l’istituzione dei fondi pensione, essendo demandata alla contrattazione collettiva, è effettivamente avvenuta, per il c.d. comparto difesa e sicurezza ciò non è avvenuto, in quanto vi avrebbe dovuto provvedere normativamente l’ordinamento di riferimento.

Ordinamento che non vi ha provveduto, evitando in tal guisa di dover poi provvedere a fisicamente versare il TFR di tutto il comparto difesa e sicurezza in appositi fondi pensione, realizzando, in tal modo, un evidente quanto illegittimo ed intollerabile risparmio di spesa, potendo continuare a versare il TFR dei dipendenti di tale comparto in modo solo figurato.
Nel ricorso chiedevo anche dichiararsi la Non manifesta illegittimità costituzionale della L. 335 del 1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., per non essere stata interamente applicata ai dipendenti del comparto difesa e sicurezza differentemente da quanto avvenuto per gli altri dipendenti di altri settori, sia privati che pubblici.
L’applicazione solo parziale della “riforma Dini” (cioè l’applicazione del sistema contributivo non accompagnata dalla possibilità di accedere alla previdenza complementare, non istituita per il comparto difesa e sicurezza) viola in maniera eclatante il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione (stante la macroscopica, ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici e, all’interno di quest’ultima categoria, tra coloro a favore dei quali i fondi pensione sono stati attivati e coloro che, come il ricorrente, ancora a distanza di oltre 25 anni non si vedono riconosciuta tale legittima possibilità).

Siffatto comportamento palesemente illegittimo viola altresì i principi di equa retribuzione e proporzionalità di cui agli articoli 36 e 38 della Costituzione, posto che il sistema contributivo di per sé solo, senza l’effettiva creazione del secondo pilastro (la previdenza complementare), non garantisce la proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, né l’adeguatezza di tale forma di retribuzione differita alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia.

Domandavo, quindi, volersi accertare e dichiarare il diritto del Sig. ******* a vedersi calcolare il trattamento pensionistico a lui spettante – attesa la mancata attuazione, nei suoi confronti, quale appartenente al comparto difesa e sicurezza, della previdenza complementare – secondo il criterio cosiddetto “retributivo”, previa eventuale dichiarazione di non manifesta illegittimità costituzionale della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in parte qua per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., con sospensione del presente giudizio ed invio degli atti alla Corte Costituzionale; conseguentemente condannare le amministrazioni convenute, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare il sistema di calcolo del trattamento pensionistico secondo il metodo cosiddetto ‘retributivo’, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dall’1.12.2018, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo; con condanna di INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge.

****

Il ricorso avanti alla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna veniva respinto in quanto, secondo i Giudici pensionistici, la riforma Dini, per la sua intrinseca validità, non prevedeva che venisse attuata anche la previdenza complementare ma, soprattutto, la norma stessa, mancando tale attuazione, non prevedeva la disapplicazione del nuovo sistema ai dipendenti del Comparto Difesa e Sicurezza.
Respingeva il ricorso.

In precedenza, altri militari avevano tentato la via del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio rimediando una declaratoria di difetto di giurisdizione a favore delle Corte dei Conti.
Tuttavia, il 18.5.2020 la Corte dei Conti Puglia, sede di Bari, ha emesso la sentenza n. 207 del 2020 secondo cui nonostante la mancata attuazione della previdenza complementare al comparto Difesa e Sicurezza la c.d. riforma DINI rimane valida ed efficace, per cui chi è andato in pensione con il misto o il contributivo non può chiedere di essere posto in pensione con il metodo previgente (c.d. retributivo), ma ha affermato che lo strumento per compensare le negative ripercussioni economiche che il ricorrente denuncia di subire dall’inerzia nell’attuazione della previdenza complementare è rappresentato dal risarcimento del danno, in quanto la legittima aspettativa della estensione del regime di previdenza complementare per il comparto pubblico assurge a situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela anche innanzi al Giudice monocratico delle pensioni della Corte dei conti.
“Il danno derivante dalla mancata attivazione della previdenza complementare”, prosegue le Corte dei Conti Puglia, “si configura, nella specie, come “ danno futuro”, le cui conseguenze si manifestano non nell’immediato, essendo il ricorrente tuttora in servizio, bensì all’atto del pensionamento, in quanto il tempestivo avvio dei fondi pensione avrebbe generato un montante più elevato rispetto al mancato esercizio dell’opzione, oltre che consentire un risparmio in termini di tassazione IRPEF in virtù di un maggiore ammontare deducibile ( profilo di danno che, peraltro, esula dal presente giudizio)”.
Quindi anche chi è ancora i servizio può agire per ottenere il risarcimento del danno.

Ai fini di quantificare il danno patrimoniale patito, secondo la Corte dei Conti Puglia, “la metodologia più corretta è quella di mettere a confronto il montante in regime di TFR, ossia in caso di avvio tempestivo del fondo pensione e contestuale esercizio dell’opzione, con quello in regime di TFS, ossia in caso di mancato avvio del fondo.…Occorre quantificare, da un lato, l’ammontare della contribuzione che sarebbe stata apportata al fondo e, dall’altro lato, i rendimenti che si sarebbero conseguentemente realizzati, avendo a riferimento i rendimenti del fondo “Espero” in quanto unico fondo negoziale in essere per i dipendenti pubblici con una serie storica sufficientemente lunga, dal 2007,
La mancata attivazione della previdenza complementare è senz’altro imputabile pro parte – nella misura del 25% – al Ministero della Difesa, che sarà tenuto a calcolare il danno patrimoniale subìto dal ricorrente, applicando i criteri sopra indicati, nella misura percentuale innanzi indicata”.
Si parla anche di 10.000 euro ad appartenente al Comparto sicurezza.

Il 20.10.2020, persistendo un contrasto giurisdizionale tra la Corte dei Conti e il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha previsto la giurisdizione del TAR.
Per cui sarà competente il Tar dell’Emilia Romagna per tutti gli addetti al Comparto Difese e Sicurezza dell’Emilia Romagna, oppure il Tar Lazio nel caso di ricorrenti che abbiano svolto servizio in Regioni diverse.

Avv. Matteo Pavanetto

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