Siffatto riconoscimento doveva (e deve) passare attraverso una duplice procedura autorizzativa, da parte della Commissione Medico Ospedaliera competente e da parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio cui spettava (e spetta) decretarne la sussistenza o meno.
Come rileva giustamente la Corte Costituzionale, tale duplice percorso autorizzativo comportava e comporta, un notevole dispendio di tempo che, nella maggior parte dei casi, faceva transitare il militare richiedente nella posizione giuridica della quiescenza (in congedo).
Per cui, stante il tenore letterale dell’art. 1801 Dlg. 66 del 2010, l’Amministrazione aveva buon gioco a negare il beneficio spettante al militare richiedente sulla scorta della semplice considerazione che il riconoscimento della causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categoria indicate nella tabella A del DPR 915 del 1978, non era stato ottenuto in costanza di rapporto di impiego.
Mancato ottenimento del riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di impiego che induceva l’Amministrazione a sistematicamente respingere ogni richiesta di applicazione del beneficio di cui all’art. 1801 Ord. Mil. in quanto, causa la lungaggine dell’iter autorizzativo, il riconoscimento della causa di servizio debordava costantemente al di fuori del rapporto di servizio stesso, spesso pervenendo il relativo decreto quando il militare aveva già lasciato il servizio, essendo in congedo (pensione).
La Corte Costituzionale interviene, con la sentenza in oggetto, proprio per riequilibrare tale evidente ingiustizia, non certo dipendente da fatto o colpa del militare ma dalla lunghezza e complessità dell’iter amministrativo previsto ex lege per il riconoscimento della causa di servizio.
Stabilisce la Corte che “l’inciso contenuto nella disposizione del Codice dell’Ordinamento Militare, censurata dal Tar della Campania, è irragionevole rispetto alla ratio della norma, risultando, invece, sufficiente, che, in costanza di rapporto di impiego, sorga l’infermità.
L’ulteriore condizione, per cui anche il riconoscimento della dipendenza di quest’ultima da causa di servizio debba avvenire nel medesimo periodo, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento, nel principio generale della compensazione dell’infermità; la stessa, peraltro, oltre a contraddire la natura costitutiva del procedimento che riconosce l’infermità, può comportare la ragionevole conseguenza di negare il diritto a chi ne abbia maturato i presupposti costitutivi sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che sfugge alla sua sfera di controllo e non attiene le regioni costitutive del diritto stesso.
Per cui nel caso di specie è stata dichiarato “costituzionalmente illegittimo in via parziale per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, l’articolo 1801 del DLGS numero 66 del 2010 che subordina il beneficio stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un’infermità dipendente da causa di servizio al fatto che il riconoscimento della suddetta dipendenza avvenga in costanza di rapporto d’impiego”.
Per cui e in buona sostanza ogni militare abbia riportato una infermità durante il servizio avrà diritto al beneficio di cui agli artt. 1801 e 2159 Cod. Ord. Mil. anche se la causa di servizio, pur chiesta in costanza di rapporto, sia stata riconosciuta solo successivamente, ovvero dopo il congedo del militare stesso. Si tratta, come recita la norma, di: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.
Il termine prescrizionale decorre dalla pronuncia della Corte Costituzionale per cui sarebbe opportuno, per i militari interessati, inviare una diffida alla (ex) Amministrazione di appartenenza e ad INPS per conoscenza e poi, eventualmente interporre ricorso laddove la PA si ostinasse a non concedere il beneficio di cui all’art. 1801 Cod. Ord. Mil.