Forlì, 25/06/2020
Liquidazione del trattamento di fine servizio
Ad avviso del Consiglio di Stato, il rilievo dell’INPS, secondo cui l’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 sarebbe applicabile al solo personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto“, contrasta con il secondo comma del medesimo DL a mente del quale “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile“.
Conseguentemente il C.di S. con la sentenza 1231 del 2019, ha dichiarato la spettanza del beneficio di cui all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
La decisione riguarda il personale cessato a domanda che al momento del collocamento a riposo abbia compiuto almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile che, pertanto, non trovandosi nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 (cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto) è stato escluso dal beneficio dell’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buona uscita.
Secondo stime, il beneficio dell’inclusione dei sei scatti stipendiali nella buona uscita comporta un arretrato sulla liquidazione del TFS pari ad € 10.000,00.
Lo Studio si rende disponibile al patrocinio della rivendicazione del beneficio medesimo.
Avv. Matteo Pavanetto