Forlì, 29/10/2020

Articolo 54 DPR 1092 del 1973

A Bologna altre 4 vittorie dei militari, cui è stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione della parte c.d. retributiva della loro pensione nella misura del 44% come previsto dall’art. 54 DPR 1092 del 1973.

Ancora 4 vittorie dei militari contro INPS.

            La Corte dei Conti di Bologna in data 22.10.2020 ha emesso altre 4 sentenze, la 95, 96, 97 e 98 del 2020 in cui è stato riconosciuto ai militari il diritto all’applicazione dell’art. 54 DPR 1092 del 1973 nella rivalutazione della c.d. parte retributiva della pensione del militare andato in pensione con il sistema misto.

            Ribadisce la Corte dei Conti bolognese che la previsione del secondo comma dell’art.54 (La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo), riferita ai militari con un’anzianità di servizio superiore ai venti anni, per dedurne che la disposizione del primo comma (ndr. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo) non sia riferita soltanto a coloro che cessino dal servizio con meno di venti anni di anzianità, ma valga a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

Tale orientamento, continua la Corte dei Conti,  è stato condiviso dalle Sezioni centrali d’Appello: la Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello ha espresso tale avviso sin dalla sentenza n. 422 del 8 novembre 2018; la Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello, con le sentenze n. 205, 208, 308, 310, 369, 370 e 394 del 2019. Da ultima, anche la Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’Appello ha accolto tale interpretazione, con la sentenza del 22 novembre 2019, n. 228, nonché con le successive sentenze del 19 dicembre 2019, n. 266 e 267.

Ma la Corte dei Conti bolognese va oltre, commentando anche le recenti sentenze della Sez. Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana che con i provvedimenti n. 40/A/2020 e n.43/A/2020, pronunciatesi in modo difforme.

Infatti, a parere dei Giudici bolognesi, le argomentazioni della Sez. Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana ivi prospettate – favorevoli alle ragioni di INPS – sono state  già affrontate dalle Sezioni centrali che anche nel 2020 hanno consolidato l’orientamento ampiamente maggioritario che prevede l’applicazione dell’art. 54 ai militari andati in pensione con il sistema c.d. misto e con una anzianità di servizio, al 31.12.1995, compresa tra 15 e 18 anni.

La Corte dei Conti felsinea cita all’uopo: Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello, sentenze n. 30 del 6 febbraio 2020, sentenze n. 214, del 23 luglio 2020 e n. 220, del 27 luglio 2020;

Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello, sentenze n. 158 del 30 giugno 2020; sentenze n. 173, del 17 luglio e n. 195, del 13 agosto 2020;

Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’Appello, sentenze n.109 e n. 111 del 3 agosto 2020; n. 119, del 7 agosto 2020.

Accoglieva i 4 ricorsi con testi e modalità analoghe.

Si allega di seguito la sentenza Corte dei Conti Emilia Romagna 97/2020/M.

Sentenza 97/2020/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L’EMILIA ROMAGNA

nella persona del Consigliere Igina Maio, in funzione di giudice monocratico delle pensioni, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. ******* del registro di segreteria proposto da:

********, nato a __________ in data ______________, rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Pavanetto del Foro di Forlì;

contro

INPS (gestione ex-INPDAP), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. ____________________________;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Visto l’articolo 85, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, e, successivamente, dall’art. 26-ter, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;

Nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020, con l’assistenza da remoto del Segretario dottoressa _________________;

MOTIVAZIONE

  1. Con il ricorso all’odierno esame, il signor *******, già appartenente all’Arma dei carabinieri e titolare di pensione calcolata con il sistema misto decorrente dal 30.12.2019, con un servizio utile, alla data del 31.12.1995, di 16 anni e 6 mesi, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento conseguente all’applicazione dell’art.54 del dpr n.1092/1973 per il calcolo della cd. quota retributiva del trattamento di quiescenza, in luogo dell’art.44 applicato dall’Istituto previdenziale. Ha, altresì, domandato la condanna dell’Inps al versamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento di quiescenza, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.
  2. L’Inps, nel costituirsi in giudizio con memoria tempestivamente depositata, ha domandato il rigetto del ricorso, rilevando l’inapplicabilità dell’art.54 alla posizione del ricorrente, in quanto posto in quiescenza con un’anzianità complessiva ben superiore a quella presa in considerazione da tale disposizione (“non meno di 15 anni e non più di venti anni di servizio utile”). In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, l’Istituto ha richiesto che sugli arretrati sia dovuto solo il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
  3. Con articolata memoria depositata ai sensi dell’art.85, comma 5, d.l. n.18/2020, conv. in legge n.23/2020, parte ricorrente insisteva nelle richieste di cui al ricorso originario.

4.1. Preliminarmente occorre ricordare che la legge n. 335/1995 (art. 1 comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell’anzianità contributiva e dell’aliquota di rendimento).

Per i dipendenti, come l’odierno ricorrente, che, alla medesima data, avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più, cfr., art. 7 legge n. 503/1992) in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensione A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Ciò premesso, è opportuno ricordare che l’art. 54 del DPR 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. 

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

4.2 In ordine all’applicazione del primo comma dell’art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e che a tale data avevano un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni si sono contrapposti due diversi orientamenti.

Secondo la giurisprudenza ripresa dalla difesa dell’INPS, tale norma e, quindi, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

La giurisprudenza prevalente ha valorizzato, invece, la previsione del secondo comma dell’art.54, riferita ai militari con un’anzianità di servizio superiore ai venti anni, per dedurne che la disposizione del primo comma non sia riferita soltanto a coloro che cessino dal servizio con meno di venti anni di anzianità, ma valga a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

4.3. Tale secondo orientamento, maggioritario nella giurisprudenza di primo grado, è stato condiviso dalle Sezioni centrali d’Appello: la Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello ha espresso tale avviso sin dalla sentenza n. 422 del 8 novembre 2018; la Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello, con le sentenze n. 205, 208, 308, 310, 369, 370 e 394 del 2019. Da ultima, anche la Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’Appello ha accolto tale interpretazione, con la sentenza del 22 novembre 2019, n. 228, nonché con le successive sentenze del 19 dicembre 2019, n. 266 e 267.

4.4. A tale orientamento questo giudice ritiene di dover aderire, facendo rinvio alle pronunce sopra menzionate ai sensi dell’art.17 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile.

Detta giurisprudenza, infatti, resta condivisibile sebbene la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana si sia recentemente pronunciata in modo difforme (sentenze n. 40/A/2020 e n.43/A/2020), atteso che le argomentazioni da quest’ultima prospettate – favorevoli alle ragioni dell’Ente previdenziale – sono state, nella sostanza, già affrontate dalle Sezioni centrali che anche nel 2020 hanno consolidato l’orientamento ampiamente maggioritario qui seguito (cfr., in particolare: Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello, sentenze n. 30 del 6 febbraio 2020, sentenze n. 214, del 23 luglio 2020 e n. 220, del 27 luglio 2020; Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello, sentenze n. 158 del 30 giugno 2020; sentenze n. 173, del 17 luglio e n. 195, del 13 agosto 2020; Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’Appello, sentenze n.109 e n. 111 del 3 agosto 2020; n. 119, del 7 agosto 2020).

Pertanto, l’odierno ricorso è accolto.

  1. Con riferimento alle spese legali, se ne dispone la compensazione, in ragione delle menzionate oscillazioni giurisprudenziali.

PQM

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Condanna l’Inps al pagamento delle differenze pensionistiche, maggiorate, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali rilevati anno per anno, integrati – per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura – dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice FOI/ISTAT relativo all’anno di riferimento.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.

                                                                                                                                Il Giudice

                                                                      f.to digitalmente Igina Maio

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