Forlì, 17/04/2020

Vorrei richiamare l’attenzione su un interessante provvedimento del Tribunale di Forlì su come il genitore tenuto al mantenimento del figlio debba comportarsi dopo che il figlio abbia raggiunto la maggiore età e abbia reperito una attività lavorativa che gli consente d’essere economicamente indipendente.

Il genitore obbligato al mantenimento (il padre in questo caso) alla notizia dell’indipendenza economica del figlio ormai maggiorenne NON può interrompere, sic et simpliciter, di versare il mantenimento peri figlio cui è obbligato da apposita sentenza (in questo caso di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio), ma deve adire il competente Tribunale e chiedere, sul punto, la modifica delle condizioni di divorzio, appunto, dimostrando l’indipendenza economica del figlio divenuto maggiorenne.

Solo il Tribunale potrà, quindi, interrompere l’obbligo del mantenimento al figlio decidendo sulla modifica delle condizioni di divorzio interposta dl genitore onerato del mantenimento.
In questo caso, con una pronuncia esemplare, il Collegio del Tribunale di Forlì esamina la fattispecie e l’istituto, verifica che la figlia del ricorrente, divenuta maggiorenne (30 enne) ha reperito una attività lavorativa a tempo indeterminato che le consente l’indipendenza economica e, pertanto, revoca l’assegno di mantenimento.
Da notare come il ricorrente versasse il mantenimento alla figlia attraverso la ex moglie (ovvero sul conto di costei) per cui, correttamente, sia la ex moglie che la figlia avevano legittimazione passiva nella presente vertenza giudiziaria.

Qui di seguito l’ esito:

ordinanza-Tribunale-Forlì-figlio-maggiorenne

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