Forlì, 16/04/2017
“Tassa sulla tassa dei rifiuti”, un cittadino la spunta: il giudice dà torto ad Hera!
Battaglia legale portata avanti dallo studio legale Pavanetto nei confronti di Hera per quanto concerne l’ applicazione iva sulla Tia (tariffa di igiene ambientale) fino al 2009.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 così come l’Ordinanza 64 del 2010 della Corte di Cassazione avevano stabilito, inequivocabilmente che la Tariffa di Igiene Ambientale, a dispetto del nome, ha natura tributaria e, come tale, non è assoggettabile ad Iva. Pertanto, l’Iva al 10% esposta da Hera sulla TIA non è dovuta e deve essere restituita con termine prescrizionale di 10 anni a ritroso. Nonostante fosse ritenuta illegittima, Hera ha sempre applicato l’ iva sulla Tia fino al 2009 e anche negli anni successivi fino a tutto il 2012. Il cambio di fronte arriva con la sentenza del Giudice di Pace di Forlì, Adele Linguanti che ha accertato il diritto dello stesso avvocato Pavanetto, come cittadino, patrocinato da sé stesso con la collaborazione dei colleghi di Studio Avv. Paolo Farneti e Chiara Zoli, a vedersi restituire quanto indebitamente pagato a titolo di iva sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) dal 2005 al 2009, essendo entrata in vigore, dal 2010, la TIA 2 avente differente natura: tariffa e no tributo. Per quanto minima la somma rimborsata da Hera ( appena Euro 40,43 oltre agli interessi e le spese legali pari a Euro 800),
la causa portata sino in giudizio è stata definita una ”battaglia di principio”.