Forlì, 10/05/2018

Nullità della fideiussione bancaria c.d. omnibus per violazione art. 2 c. 2 L. 287 del 1990 come da provvedimento della Banca d’Italia 55 del 2 Maggio 2005 – Ordinanza Cassazione Civile Sez. I, 29810 del 2017 del 12.12.2017.
La Banca d’Italia, quale Autorità garante per la concorrenza in ambito bancario (lo è stata sino a quando la Legge 262 del 2005, a far data dal 12 Gennaio 2016, le ha sottratto tale funzione appannaggio, oggi, dell’AGCOM), con delibera 55 del 2 Maggio 2005 ha statuito la nullità dello schema contrattuale ABI, risalente al 2002, utilizzato da tutti gli Istituti di credito per i contratti di fideiussione omnibus, per quanto atteneva gli artt. 2, 6 e 8 (di cui allo schema trasfuso dai vari istituti di credito in tutti i moduli utilizzati per la sottoscrizione della fideiussione omnibus), in quanto gravemente lesivi dell’autonomia contrattuale del contraente debole e, soprattutto, posti in violazione degli artt. 2 c. 2 L. 287 del 1990 (doc. n. I).
Cassazione Civile Sez. n. I, intervenendo su questo delicatissimo argomento con propria ordinanza n. 29810 del 12.12.2017 ha confermato la nullità di tutti i contratti di fideiussione omnibus (artt. 2 – 6 e 8) predisposti dagli Istituti di Credito sulla scorta dello schema fornito loro dall’ABI.
La Suprema Corte, nell’ordinanza in parola, ha ritenuto applicabile la sanzione della nullità non solo ai contratti recanti data posteriore al provvedimento della Banca d’Italia 55 del 2005 ma altresì a quelli aventi una data anteriore e ciò in quanto il provvedimento della Banca d’Italia che, all’epoca, si ripete, era Autorità Garante per la concorrenza, costituisce una c.d. prova privilegiata.
Tale constatazione, circa la natura c.d. privilegiata della prova costituita dal provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia quale Autorità Garante per la concorrenza, comporta, secondo la Corte di Cassazione, l’inversione dell’onere della prova, nel senso che sarà la Banca a dover dimostrare la conformità del testo contrattuale alle norme sulla concorrenza di cui all’art. 2 c. 2 L. 287 del 1990, già esclusa, come detto, dalla Banca d’Italia.
E non viceversa.
Trattasi di argomento che andrà sicuramente approfondito e che sempre più spesso viene utilizzato come argomentazione difensiva dai fideiussori che si vedono chiedere dalla Banca la restituzione dei debiti accesi dal debitore principale garantito.
La Suprema Corte ha espresso, tuttavia, un orientamento netto, preciso e puntuale di cui, si ritiene, i Giudici di merito non potranno non tenere conto.

Forlì, lì 9 Maggio 2018

Avv. Matteo Pavanetto

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