Forlì, 24/04/2020

Pensioni militari quale aliquota applicare? – Seconda Parte –

L’articolo 54 del DPR 1092 del 1973 è applicabile ai militari che al 31.12.1995 abbiano espletato meno di 15 anni di servizio utile?
Di Matteo Pavanetto Avvocato in Forlì

La problematica di seguito analizzata coinvolge tutti, dico tutti i militari -Esercito-Marina-Aviazione, i Carabinieri, i militari della Guardia di Finanza e gli agenti dell’ex Corpo Forestale dello Stato che si siano arruolati prima del 31.12.1995, che a quella data abbiano compiuto una anzianità di servizio inferiore ai 15 di servizio e che siano andati in pensione con la c.d. legge Dini, con l’applicazione del c.d. sistema misto.

A stretto rigore normativo la risposta dovrebbe essere negativa, tuttavia, sul tema, assai dibattuto sono intervenute, nel tempo, diverse sentenze che, invece, correttamente, ritengono che l’art. 54 DPR 1092 del 1973 trovi applicazione anche a quei militari che andati in pensione con il c.d. sistema misto, avessero al 31.12.1995 una anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

Anche in tal caso, infatti, stabiliscono numerose sentenze della Corte dei Conti, alle annualità di servizio antecedenti al 31.12.1995 DEVE applicarsi la percentuale di rivalutazione di cui all’art. 54 DPR del 1092 del 1973 in quanto, non potrebbe comunque trovare applicazione l’art. 44 del medesimo DPR, come erroneamente fa l’INPS, essendo stato tale articolo dettato e previsto, esclusivamente, per il personale civile ed in quanto tale non potendo essere applicato al personale militare.

Come giustamente osservato anche dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, nella sentenza 145 del 2019, al militare con anzianità di servizio inferiore ad anni 15 alla data del 31.12.1995, non può certo essere applicato l’art. 44 DPR 1092 del 1973 in quanto relativo al solo personale civile, per cui deve trovare applicazione l’art. 54.

Peraltro, numerose recentissime sentenze affermano, sul punto “..per tutti i militari che alla data del 31.12.1995 avevano un’anzianità di servizio utile inferiore ad anni 18, per i quali la pensione viene liquidata in parte con il sistema retributivo in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte (liquidata secondo il sistema retributivo) continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 DPR 1092 del 1973” (sentenze 308 e 310 del 2019 II sezione centrale d’appello, sentenze 46 e 107 del 2018 della Corte dei Conti Calabria e sentenza n. 145 del 2019 Corte dei Conti Emilia Romagna –).
In particolare, nelle due sentenze gemelle della Seconda Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti n. 308 del 2019 e n. 310 del 2019 si legge che l’applicazione del disposto di cui all’art. 54 “spetta al militare che cessi dal servizio avendo compiuto 15 anni”.
Detto in altri termini, ai fini dell’applicazione dell’art.54 non è necessario che il militare abbia maturato, alla data del 31.12.1995, almeno 15 anni di servizio utile, ma è sufficiente che tale periodo di anzianità contributiva minimo sussista nel momento in cui lo stesso viene collocato in pensione con il sistema c.d. misto.
Del resto, diversamente ragionando, l’applicazione dell’art. 54 darebbe vita ad un inammissibile quanto ingiustificata disparità di trattamento tra i militari che al 31.12.1995 avevano una anzianità di servizio di almeno 15 anni (ma meno di 18) e coloro che al 31.12.1995 avevano una anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

Recentemente sono tornate in argomento sia la Corte dei Conti della Toscana, sia del Friuli Venezia Giulia.
Con le sentenze 38 e 40 del 2020 (la C.C. Toscana) e 37 e 38 del 2020 (C.C. Friuli Venezia Giulia), i Giudici contabili hanno ribadito che “se per il personale civile l’aliquota di rendimento da applicare per i primi 15 anni di servizio è pari al 2,33% annuo, conformemente a quanto previsto dall’art. 44 DPR 1092 del 1973, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2.93% annuo (44% – di cui all’art. 54-:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio NON contemplato dall’art. 44 DPR 1092 del 1973.

Per cui ed atteso quanto sopra, conformemente a costante Giurisprudenza della Corte dei Conti, anche il militare, andato in pensione con il sistema c.d. misto, che al 31.12.1995 avesse compiuto un servizio utile inferiore a 15 anni, avrà diritto al ricalcolo della propria pensione, attraverso l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,93% per ogni anno di servizio antecedente al 31.12.1995.
Per cui, a titolo meramente esemplificativo, il militare che al 31.12.1995 avesse compiuto un servizio utile di anni 13, dovrà vedersi rivalutato quel periodo di un percentuale pari al 2,93 annuale, così come prevede l’art. 54 DPR 1092 del 1973 e non del 2,33 all’anno come, erroneamente, ritiene e calcola l’INPS.

Per ottenere il riconoscimento di tale diritto, anche il militare con anzianità di servizio inferiore ad anni 15 alla data del 31.12.1995, dovrà previamente diffidare formalmente l’INPS a voler correttamente ricalcolare la pensione del militare utilizzando l‘aliquota dell’art. 54 DPR 102 del 1973 e non quella, peggiorativa, dell’art. 44 DPR 1092 del 1973.
L’Inps avrà trenta giorni per dare risposta e, probabilmente, non lo farà.

Dopodiché ciascun avente diritto dovrà adire la Corte dei Conti competente per ottenere che il calcolo della propria pensione venga correttamente eseguito sulla scorta dell’art. 54 e non dell’art. 44 del DPR 1092 del 1973.

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