Forlì, 5/01/2021

L’articolo 54 del DPR 1092 del 1973 dopo la Sentenza delle Sezioni Riunite del 25.11.2020 – Sentenza 1 del 2021.

Vittoria o sconfitta per i militari?
di Matteo Pavanetto Avvocato in Forlì

Dopo tanta attesa è uscita la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1 del 2021 sull’art. 54.
La sentenza è lunga ed esamina, per pagine e pagine, tutti i vari orientamenti che si sono fronteggiati nel tempo riguardo all’applicazione dell’art. 54.
Leggendo la sentenza la stessa, solo da pagina 38 e seguenti, esprime il proprio parere circa la corretta interpretazione e applicabilità dell’art. 54 DPR 1092 del 1973.
È una interpretazione, che oltre a ragioni prettamente giuridiche, accoglie le inevitabili istanze di INPS, volte ad una interpretazione dell’articolo più restrittiva di quella ultimamente affermatasi, al fine di realizzare l’onnipresente ed imprescindibile risparmio sui conti pubblici.

E così, come spesso accade, si è cercato di  addivenire ad una interpretazione “di compromesso”, tesa a non svilire in toto le legittime pretese dei militari, ma anche a non frustrare le esigenze economiche e di bilancio di INPS.
Le Sezioni Riunite addivengono a tale interpretazione, per il vero assai poco convincente, raccordando la norma di cui all’art. 54 DPR 1092 del 1973 con la riforma Dini di cui alla L. 335 del 1995.
Le Sezioni Riunite incredibilmente prendono le mosse per la loro decisione dalla isolata, seppur recente, pronunzia della Corte dei Conti Centrale d’Appello per la Regione Sicilia secondo cui la percentuale di rivalutazione della parte retributiva della pensione di ciascun militare andrebbe calcolata suddividendo i 44%  indicato nell’art. 54 per 20 anni di servizio.
Il che darebbe luogo ad una percentuale annua di rivalutazione del 2.20% addirittura inferiore a quella applicata da INPS del 2.33% annuo.
Affermano le Sezioni Riunite che “il sistema misto introdotto dalla legge n. 335/1995 impone, una ulteriore riflessione, data dal fatto che tale regime trova applicazione a chi, alla fine del 1995, non aveva maturato almeno 18 anni di servizio”.

Infatti, secondo il Collegio, con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché, per evitare che, sempre nel totale silenzio del legislatore, l’adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura contraddittori, le Sezioni Riunite prospettano di applicare ai militari la rivalutazione della parte c.d. retributiva della loro pensione dividendo l’indice complessivo del 44% per 17 anni e 364 giorni (dal 18° scatterebbe l’applicazione del regime pensionistico c.d. retributivo).

Per cui i Giudici del Collegio, giungono  a stabilire che la percentuale di rivalutazione annua per ciascun anno di servizio espletato nell’ambito della parte retributiva della propria pensione, sia da determinare dividendo la percentuale complessiva di rivalutazione (44%) diviso 17 (anni) e 364 (giorni).

E così la parte retributiva della pensione di ogni militare andato in pensione con il sistema misto deve essere determinato dividendo 44/17,997 (corrispondente a 17 anni e 364 giorni di servizio) con la conseguenza che la parte retributiva di ogni militare andato in pensione con il sistema c.d. misto dovrà essere rivalutata del 2,455% per ogni anno di servizio utile espletato al 31.12.1995.

In tal modo e furbescamente le Sezioni Riunite riconoscono un diverso livello di rivalutazione al personale militare (2,445%) rispetto a  quello civile (2,33%), salvaguardando, al contempo, le esigenze di bilancio espresse dall’INPS.

Per cui, concludono le Sezioni Riunite, smentendo clamorosamente anni e anni di Giurisprudenza pressoché costante,  ad ogni militare, in pensione con il sistema misto, che alla data del 31.12.1995 avesse un servizio utile compreso tra 15 anni e meno di 18 dovrà essere applicata una percentuale di rivalutazione del 2.44% annuo (Inps oggi applica loro l’art. 44 dettato per gli impiegati civili dello Stato che prevede una percentuale di rivalutazione annua del 2.33 per ogni anno di servizio ante 31.12.1995).

Per coloro che hanno maturato meno di anni 15 al 31.12.1995 la sentenza delle Sezioni Riunite in commento liquida la questione con un semplice “Conseguentemente:  L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995,  vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

In prima battuta questo potrebbe significare che coloro che, in pensione con il sistema misto, abbiano maturato meno di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995 non hanno diritto ad alcuna rivalutazione del periodo retributivo della loro pensione.

A mio avviso questo ragionamento non è corretto.

Le Sezioni Riunite rilevato che la percentuale del 44% non è applicabile tout court alla parte retributiva della pensione del militare che sia andato in pensione con il sistema misto e un servizio utile, al 31.12.1995, tra i 15 e 18 anni, escludendo, conseguentemente, analoga applicabilità a chi, al 31.12.1995, avesse maturato meno dei fatidici 15 anni di servizio.

Ma non significa che a costoro non spetti alcuna rivalutazione per tale periodo.

Né che le annualità di servizio prestate sino al 31.12.1995 possano essere rivalutate  secondo gli indici desunti dall’art. 44.

Non può essere infatti applicata loro, come oggi avviene, la rivalutazione al 2,33% prevista per gli impiegati civili dello Stato.

Dovrà, quindi, essere applicato anche a loro il parametro indicato dalle Sezioni Riunite ovvero una rivalutazione del 2.445% per ogni anno di servizio utile a prescindere che si siano integrati o meno i 15 anni.

Diversamente ragionando si verrebbe a determinare una illegittima disparità di trattamento tra chi al 31.12.1995 abbia compiuto i 15 anni di servizio utile e chi non sia arrivato a tale traguardo.

Cosa succederà ora ai ricorsi in essere?

Sicuramente la pronuncia delle Sezioni Riunite NON vincola i Giudici di merito, pur condizionandoli inevitabilmente.

Per cui nei ricorsi in essere, oltre a sostenere l’applicazione dell’art. 54 DPR 1092 del 1973 in modo assolutamente conforme a quanto ritenuto prima delle Sezioni Riunite, ritengo prudenziale e doveroso svolgere  una domanda in via subordinata in cui chiedere, perlomeno, l’applicazione dell’aliquota del 2.445% oltre agli arretrati.

Ugualmente dicasi per i nuovi ricorsi che andranno interposti.

In definitiva, almeno ad una prima lettura, l’interpretazione che le Sezioni Riunite forniscono dell’art. 54 DPR 1092 del 1973 non convince e non appare parametrata al dettato normativo, quanto  piuttosto ad una soluzione intermedia, elaborata più che altro per necessità pratiche e di bilancio e per contenere la spesa erariale.

Lascia soprattutto esterrefatti il calcolo matematico che le Sezioni Riunite propongono  e propinano  con assoluta  nochalance e con affettata superficialità, disancorando la propria pronunzia da un solido substrato normativo ed interpretativo di riferimento.

La tesi prospettata nasce dal mero riferimento alle note sentenze della Corte dei Conti d’Appello Siciliana, utilizzando un parametro più matematico che giuridico e addivenendo, appunto, ad una divisione della percentuale di rivalutazione per gli anni di anzianità di servizio al 31.12.1995 che, si badi bene, NON E’ PREVISTA IN ALCUNA NORMA GIURIDICA.

Del resto l’art. 54 DPR 1092del 1973 recita:

  1. Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile……

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo

La legge 335 del 1995 oltre a far salva questa norma NULLA dice in merito al calcolo da utilizzare per la rivalutazione della parte retributiva della pensione del militare che vada in pensione con il sistema misto.

Inoltre, si notino il primo e secondo comma dell’art. 54.

Nel primo comma il legislatore ha voluto prevedere una percentuale di rivalutazione del 44% per tutti coloro che sotto il sistema retributivo (e quindi sino al 31.12.1995) avessero maturato una anzianità di servizio tra 15 e 20 anni (in realtà 17 anni e 364 giorni scattando dal 18° anno il sistema retributivo puro).

Per cui ha previsto una percentuale in blocco, 44%, al raggiungimento del 15° anno a prescindere dagli anni effettivi di servizio utile.

Nel comma 2, invece, diversamente ragionando, ha previsto una percentuale di rivalutazione predeterminata (1,80%) per ogni anno di servizio successivo al 20°.

Questa è la legge.

L’interpretazione delle Sezioni Riunite si pone in netto contrasto con il tenore letterale della legge in quanto non tiene conto della differenza lessicale e di contenuto tra il Primo ed il Secondo comma dell’art. 54, volutamente frustrandone il contenuto, letto in modo assolutamente irrispettoso della lettera della norma interpretata.

Se l’art. 54 dovesse essere interpretato nel modo indicato delle Sezioni Riunite, non si spiegherebbe la distinzione tra primo e secondo comma in quanto la legge avrebbe semplicemente previsto al I comma una percentuale annuale di rivalutazione sino al 20° anno così come al secondo.

Invece, la ratio della legge era proprio quella di riconoscere quella percentuale di rivalutazione complessiva (44%) a tutti coloro che al 31.12.1995 avessero svolto un servizio utile di almeno 15 anni e meno di 18.

Ma tant’è.

Qui di seguito la sentenza.

Sent.-1-2021-QM-PRES-SEZ-1

Se non visualizzi correttamente leggi qui

Avv. Matteo Pavanetto

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