La sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 8/2025 Quali conseguenza sul sistema pensionistico assegnato a ciascun militare – si può passare dal sistema misto a quello retributivo?

Con la sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in commento, depositata il 2 Luglio 2025, sono stati espressi alcuni principi fondamentali in materia pensionistica che possono essere riassunti come di seguito e possono condurre alla rivoluzione del sistema pensionistico (da misto a retributivo) applicabile a ciascun militare, rectius appartenente al comparto difesa e sicurezza.
Afferma la Corte dei Conti a Sezioni Riunite:

il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio;

la facoltà di riscatto ex art. 5 del D.lGs. 165 del 1997 dei periodi di servizio comunque prestato è consentita  a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;

la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai periodi di servizio con percezione delle relative indennità a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 165 del 1997, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.

Ma cosa significa in concreto per i vari appartenenti al Comparto Difesa e sicurezza già in congedo?

Tutti sappiamo che con la riforma Dini, entrata in vigore l’1.1.1996, è entrato in vigore il sistema contributivo di calcolo della pensione per chi, ovviamente, si fosse arruolato da quella data in poi.

Nella riforma, come noto, si stabilì altresì che gli appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza che avessero maturato 18 anni di servizio al 31.12.1995 sarebbero andati comunque in pensione con il “vecchio” sistema di calcolo retributivo, mentre tutti coloro che non avessero raggiunto quel limite fatidico dei 18 anni, si sarebbero visti applicare il sistema di calcolo c.d. misto.

Ovvero si sarebbero visti applicare il sistema di calcolo c.d. retributivo per gli anni di servizio, inferiori a 18,  espletati sino al 31.12.1995, e il “nuovo” sistema contributivo per gli anni successivi al 31.12.1995 e sino al congedo effettivo.

A tutti coloro andati in pensione con questa sorta di sistema di calcolo “ibrido” viene applicato il sistema di calcolo della pensione definito “MISTO”.

Ovviamente coloro che ricevono la pensione calcolata secondo il c.d. sistema misto sono grandemente penalizzati rispetto a chi la riceva con il calcolo interamente fondato sul precedente sistema retributivo c.d. puro.

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite intervenire su un tema delicato con risvolti potenzialmente dirompenti.

Interviene, infatti, sul tema del conteggio (a fini pensionistici ovviamente ) dei c.d. riscatti (ad esempio degli anni di Accademia, di corsi vari, di periodi definibili pre-ruolo…) e delle maggiorazioni, intendendosi come tali i riconoscimenti per servizi operativi, navigazione, campagne svolte prima del 1998 – data di entrata in vigore del D.lgs. 165 del 1997- chiedendosi se il riscatto di tali periodi, avvenuto necessariamente dopo il congedo sia computabile o meno per giungere alla soglia dei 18 anni di servizio ante 31.12.1995 dando quindi diritto all’inquadramento nel sistema retributivo.

La risposta della Corte dei Conti a Sezioni Riunite è positiva, stabilendo che tali periodi, oggetto di riscatto, devono essere computati ai fini del calcolo dell’anzianità pensionistica utile per determinare il regime di calcolo applicato all’appartenente al Comparto Difesa Sicurezza (potendo quindi passare in maniera retroattiva (!) dal sistema misto a quello retributivo con conseguenze economiche dirompenti).

Sino ad oggi i c.d. riscatti non avevano effetto dal maturare del diritto, ma dal riscatto effettivo, non andando ad incidere sul conteggio della anzianità ante 31.12.1995 e, quindi, sul sistema di calcolo (retributivo o misto) applicabile.

In pratica, INPS , con propria circolare, riteneva tali periodi riscattati a titolo oneroso, sommabili alla propria anzianità pensionistica, ma aggiungendoli al momento del riscatto e non conteggiandoli, retroattivamente, al momento della maturazione del diritto.

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con la  sentenza in commento cambia totalmente questa modalità di conteggio, andando a collocare i periodi riscattati nel momento della maturazione del diritto al “riscatto” e non in quello dell’effettivo “riscatto”.

E se tali situazioni riscattabili, come di solito avviene, sono collocate ante 31.12.1995 (ante 1998 per le maggiorazioni) i relativi periodi, pur materialmente riscattati dopo, andranno conteggiati alla data di maturazione, ovvero nel range temporale compreso tra l’arruolamento e il 31.12.1995.

Il che significa che tali periodi andranno sommati a quelli di servizio utile espletato al 31.12.1995 (ante 1.1.1998 per le maggiorazioni) con la possibilità per molti appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza di transitare dal sistema misto al retributivo, con conseguenze economiche  migliorative facilmente immaginabili.

Senza contare che saranno dovuti gli arretrati a ritroso per almeno 5 anni.

Un esempio:

si pensi ad un militare, o un Vigile del Fuoco o  un poliziotto dello Stato che sia andato in pensione con una anzianità di servizio utile, al 31.12.1995, di 15 anni.

Sicuramente sarà andato in pensione (congedo) con il sistema di calcolo denominato MISTO.

Ora se avesse riscattato, ad esempio, due anni di accademia o di corsi e uno per maggiorazioni ante 1998, tali periodi, prima della sentenza in commento, non sarebbero stati conteggiati in base alla loro effettiva collocazione, bensì alla data dell’effettivo riscatto, per cui non avrebbero avuto rilevanza alcuna per la collocazione del militare o VVFF o poliziotto nel sistema di calcolo retributivo o Misto.

Grazie alla sentenza in commento, invece, i periodi riscattati si collocano e devono essere conteggiati nel momento in cui è maturato il diritto (e non al momento del riscatto!).

Ciò che significa che il nostro militare, Vigile del Fuoco o Poliziotto, potrà chiedere di correttamente conteggiare i periodi riscatti potendo passare dai 15 (+3) ai 18 anni di servizio utile prima del 31.12.1995 e potendo, in tal guisa ottenere, l’inquadramento nel sistema di calcolo c.d. retributivo e non misto.

Con diritto a vedersi attribuire, dal riconoscimento in poi, la pensione calcolata secondo il metodo retributivo puro, nettamente migliorativo, oltre agli arretrati, tornando indietro per cinque anni, periodo non prescritto.

Cosa occorre fare?

Anzitutto verificare se sommando i riscatti di periodi precedenti al 31.12.1995 ed eventuali maggiorazioni ante 1.1.1998 si raggiunga il limite dei 18 anni di servizio ante 31.12.1995.

In quale caso si avrà diritto a vedersi ricalcolare la pensione sulla base del c.d. sistema retributivo puro e agli arretrati.

Chi può partecipare ? tutti i militari (Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera…) che siano in congedo e cha abbiano riscattato – o possano ancora riscattare e riscattino – periodi anteriori al 31.12.1995 o maggiorazioni dovute sino all’1.1.1998 e che sommando quei periodi di riscatto a quello di servizio utile ante 31.12.1995 superino il valore limite di 18.

Chi ha questi requisiti deve prima di tutto inviare apposita diffida all’INPS, affinchè esegua un tale ricalcolo.

Qual è il costo di una tale diffida con richiesta di ricalcolo?

€ 65,00 per ciascun partecipante,  SENZA NESSUNA PERCENTUALE IN CASO DI RICALCOLO POSITIVO.

Cosa occorre per dare corso alla diffida? compilare un incarico ad hoc ed inviare a mezzo e-mail il proprio modello 5007 – occorre indicare i periodi riscattati al fine di poter verificare che sommandoli a quelli di servizio utile ante 31.12.1995 il richiedente superi i 18 anni di anzianità a tale data.

Qual è il termine di prescrizione? trattandosi di ripetizione di emolumenti pensionistici la richiesta si prescrive in 5 anni, ovvero si  torna indietro 5 anni con gli arretrati essendo quelli precedenti prescritti. Il diritto al ricalcolo è invece imprescrittibile

Cosa accade se l’INPS non risponde o risponde  negativamente o afferma che il calcolo è corretto?

Trascorsi 30 giorni senza risposta o in caso di risposta negativa, ciascun appartentente al Comparto difesa e sicurezza aderente  potrà adire la competetene Autorità Giudiziaria (la Corte dei Conti) competente per territorio (ne esiste una per ogni Regione). La competenza territoriale si determina in base alla Residenza di residenza del ricorrente.

Potranno essere presentati ricorsi collettivi, raggruppati  per Regione di residenza, con almeno 25 aderenti.

Il costo del ricorso sarà di € 150,00 a partecipante senza nessuna percentuale in caso di vittoria.

Possono partecipare tutti quelli che aderiscono alla diffida ad adempiere, avendo le stesse caratteristiche.

Lo studio dell’Avv. Matteo Pavanetto è ovviamente a Vostra disposizione sia per la redazione della diffida con richiesta di ricalcolo e restituzione di quanto indebitamente percepito e per dare corso all’eventuale azione giudiziaria.

Avv. Matteo Pavanetto

Ti è piaciuto questo articolo? Vuoi maggiori informazioni?

Compila il form seguente, ti risponderemo non appena possibile.