Forlì, 22/05/2025

Sei scatti sul TFS ancora una vittoria dei ricorrenti davanti al Tar del Lazio.

La novità di questo ricorso è la seguente:
L’amministrazione resistente, tra l’altro, ha eccepito l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse relativamente ad alcuni ricorrenti (analiticamente individuati) in quanto al momento del deposito del ricorso non avevano ancora maturato il diritto alla corresponsione del TFS, che, come è noto, ai sensi dell’l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, viene liquidato decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Tar del Lazio nella sentenza in commento ritiene infondata l’eccezione dedotta dall’amministrazione resistente per le seguenti ragioni:
– quanto al profilo della asserita carenza di interesse, deve evidenziarsi che la domanda proposta in via principale dai ricorrenti ha ad oggetto l’accertamento
di un diritto alla spettanza della “buonuscita” in questione, e non già la mera liquidazione della stessa, sicché sussiste un interesse concreto e attuale dei ricorrenti rispetto all’azione interposta.

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