Forlì, 8/03/2022

Sentenza Corte dei Conti Centrale d’Appello Sez. I 82 del 2022.

 La Corte dei Conti Centrale d’Appello orientamento sugli appelli delle sentenze emesse dalle Sezioni Regionali le quali, prima della sentenza n. 1 del 2021 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, avevano applicato ai militari che avevano una anzianità di servizio tra i 15 e (meno) di 18 anni al 31.1.1995 l’art. 54 DPR 1092 del 1973 nella misura del 44% di percentuale di rivalutazione del periodo c.d. retributivo della loro pensione.  

Commento Avv. Matteo Pavanetto.

Di recente mi è capitato di discutere un appello alla Corte dei Conti Centrale di Appello sul tema in oggetto che, ritengo, degno di attenzione generale e di interesse per numerosi militari.

Nel caso di cui mi sono occupato, il militare (ex Arma dei Carabinieri) aveva maturato al 31.12.1995 una anzianità di servizio pari ad circa 17 anni.

Era andato in pensione con il sistema misto e aveva chiesto, a suo favore, l’applicazione dell’art. 54 DPR 1092 del 1973 per rivalutare la c.d. parte retributiva della sua pensione, nella misura ivi indicata del 44%.

Inps gli aveva negata la rivalutazione, assumendo che l’applicazione della rivalutazione di cui all’art.54 DPR 1092 del 1973  era prevista solo per quei militari che, al 31.12.1995 fossero andati in pensione con una anzianità di servizio tra i 15 e i 20 anni, trattandosi, a parere dell’Istituto, di norma speciale.

Pertanto, secondo Inps, al mio cliente, essendo andato in pensione dopo oltre 40 anni di servizio, NON sarebbe spettata la rivalutazione della parte retributiva della pensione di cui all’art. 54.

Il militare adiva la Corte dei Conti Regionale competente (BOLOGNA) ed otteneva una sentenza in cui , riconoscendo le sue ragioni di diritto, la Corte accertava e dichiarava che doveva essergli applicato l’art. 54 DPR 1092 del 1973, nella misura del 44%,  nella rivalutazione della c.d. parte retributiva della sua pensione.

Con liquidazione degli arretrati e condanna di INPS al pagamento delle spese di lite.

La sentenza veniva poi adempiuta e appellata. 

*****

All’esito dell’udienza tenutasi in Corte dei Conti Centrale d’Appello Sezione I, la stessa emetteva la sentenza che  si allega in copia integrale,  n. 82 del 2022, volutamente privata del nominativo del resistente.

Assume ivi la Corte dei Conti Centrale d’Appello:

La questione all’esame verte sull’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, a mente del quale: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”, in relazione a pensioni liquidate ex art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

Correttamente rilevava la Corte dei Conti Centrale d’Appello Sez. I che “sulla questione relativa all’applicazione dell ‘art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, le Sezioni Riunite, con sentenza n. 1/2021/QM, hanno stabilito che l’aliquota fissa del 44 per cento della base pensionabile non è applicabile in forma generalizzata a coloro che siano andati in pensione con più di 20 anni di servizio utili ai fini previdenziali e con un’anzianità, al 31 dicembre 1995, compresa tra i 15 e i 18 anni.

In base alla richiamata pronuncia delle Sezioni Riunite, il beneficio si applica, dunque, unicamente al personale cessato dal servizio con un’ anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995 tra i 15 e i 18 anni, in quanto l’art. 54, comma l, deve considerarsi disposizione a carattere speciale, destinata ad esaurire i propri effetti con il passare degli anni, essendo riservata ad un numero sempre più limitato di casi.

Dal combinato disposto delle singole disposizioni contenute nell’art. 54 e nell’art. 52, le Sezioni Riunite hanno fatto presente che il legislatore, nello stabilire che “La pensione determinata con l’applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare 1’80 per cento della base pensionabile” e che l’anzianità utile per conseguire il trattamento di pensione è pari a 40 anni di servizio, ha voluto individuare una soglia scriminante tra il sistema retributivo e il sistema contributivo nella soglia dei diciotto anni maturati al 31 dicembre 1995.

Quanto all’aliquota per le anzianità tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995, le stesse Sezioni Riunite hanno ritenuto di non poter applicare l’aliquota del 44 per cento, rapportata ai 15 0 ai 20 anni (con un coefficiente di applicazione annuale, rispettivamente, del 2,93 0 del 2,20 per cento, come sostenuto, in parte, dalla giurisprudenza), ma di commisurarla ai 18 anni. Ponendo a denominatore la soglia dei 18 anni meno un giorno (17 anni e 364 gg) e a numeratore la quota del 44 per cento, le Sezioni Riunite hanno ricavato il coefficiente annuale, pari al 2,445 per cento.

In conclusione, le Sezioni Riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. l, comma 12, della l. n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, e che, al 31 dicembre 1995, vantava un ‘anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell ‘effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2, 44%”

Per cui, assume la Corte “…… la quota del 44 per cento deve dunque essere determinata tenendo conto dell ‘effettivo numero di anni d’anzianità maturati fino al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.

Inoltre, di nuovo correttamente, osserva la Corte dei Conti Centrale d’Appello in sentenza, “con circolare Inps n. 107 del 14 luglio 2021 sono state fornite le prime istruzioni relative all’applicazione del menzionato articolo 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Con riferimento ai soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, la circolare dispone che a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale, definito dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.”

Per cui,  in modo assai opinabile e vi rimando al commento che segue,  la Corte dei Conti Centrale d’Appello Sez. I, affermava che  “l’appello dell’Inps merita, dunque, parziale accoglimento; per l’effetto, deve dichiararsi il diritto del militare alla liquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile maturato fino al 31 dicembre 1995.

Spese compensate.

*****

Si prende atto di tale sentenza, ma tuttavia, non può non sottolinearsi quanto appresso.

Nel caso de quo INPS si era costituta nel giudizio di I Grado avanti alla Sezione Regionale della Corte dei Conti (ER) osservando che la norma invocata, ovvero l’art. 54 c. 1 DPR 1092 del 1973, NON avrebbe potuto trovare applicazione al ricorrente trattandosi di norma c.d. speciale, ovvero applicabile solo a quei militari che fossero cessati dal servizio con una anzianità complessiva tra i 15 e i 20 anni.

Essendo il ricorrente cessato dal servizio dopo 40 anni e 4 mesi di attività, la norma, a parere di INPS, non poteva trovare applicazione nei suoi confronti e chiedeva  la reiezione del ricorso

La SENTENZA N. ****/19/M DELLA CORTE DEI CONTI DELL’EMILIA ROMAGNA.

La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna accoglieva invece, il ricorso statuendo che l’art. 54 c.1 DPR 1092 del 1973 NON potesse essere considerata “eccezionale ma ordinaria per l’ordinamento militare, che già al compimento dei 15 anni di servizio utile… sia attribuita l’aliquota del 44%, aliquota che la norma mantiene costante fino al superamento dei 20 anni di servizio, omogeneizzando le aliquote di pensione per i successivi anni sino al raggiungimento dell’ 80% della base pensionabile, pari all’ 1,8% per ciascun anno successivo al ventesimo …..”  “Questo giudice, quindi, ritiene che al personale militare titolare di trattamento pensionistico misto, il quale maturi un’anzianità utile compresa tra 15 e 20 anni, debba essere computata, per la quota di pensione retributiva, l’aliquota del 44%, oltre all’ aliquota dell’ 1,80% per ogni anno di servizio oltre al ventesimo”. 

“….Ne consegue che l’articolo 54, rubricato “misura del trattamento normale”, nello stabilire per i militari un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’articolo 44, non può che porsi con carattere di generalità per i militari stessi; al contrario, l’articolo 44, destinato ad operare nei confronti del personale civile, non è utilizzabile per il personale militare, proprio perché, per quest’ultimo, il legislatore ha previsto uno specifico regime di favore”.  

Il ricorso veniva quindi accolto con diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione a decorrere dal _______________e con l’attribuzione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 44% ai sensi dell’art. 54 c.1 DPR 1092 del 1973.

Con arretrati, interessi e rivalutazione sui medesimi e condanna di INPS alle spese di lite

Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS  ribadendo che l’art. 54 c.1 DPR 1092 del 1973, proprio per il suo stesso tenore letterale, renderebbe evidente come la norma in parola possa trovare applicazione soltanto a quei militari che siano cessati dal servizio tra i 15 e i 20 anni.

Questo solo sarebbe, pertanto, il corretto ambito di applicazione dell’art. 54 che  NON potrebbe essere invocato “nell’operazione di liquidazione per quote di pensioni “miste” calcolate su anzianità di servizio  superiori ai 20 anni”

Per cui INPS, correttamente, allineandosi in toto alla propria difesa svolta nel giudizio di prime cure avanti al Giudice del I Grado, continuava a propugnare la tesi della specialità ed eccezionalità della norma di cui all’art. 54 c. 1 DPR 1092 del 1973, sostenendone l’applicabilità solo e soltanto  a coloro che fossero cessati dal servizio prima dell’1.1.1996, con una anzianità tra i 15 e i 20 anni, escludendo, per contro, tutti gli altri militari andati in pensione, come l’appellato, con una maggiore anzianità di servizio.

Talchè, concludeva INPS nel proprio atto di appello, l’art. 54 c. 1 DPR 1092 del 1973, proprio in considerazione della sua intrinseca specialità ed eccezionalità, NON potrebbe mai trovare applicazione a chi, come l’appellato, sia cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio (40 anni e 4 mesi), sconfessando e ritenendo erroneo il ragionamento sotteso alla gravata sentenza di I Grado e chiedendo l’annullamento della sentenza gravata con reiezione di tutte le domande avanzate dall’appellato e con le conseguenze  di legge in ordine alle spese processuali.

Per cui INPS tanto nel giudizio di I grado quanto in quello di Appello ha sempre e soltanto svolto la medesima eccezione, ovvero la richiesta della reiezione delle pretese del militare in quanto, non essendo andato in pensione con una anzianità di servizio tra i 15 e  i 20 anni NON avrebbe avuto diritto alla rivalutazione prevista dall’Art. 54 DPR 1092 del 1973.

Per contro l’Istituto NON ha mia fatto questione sulla misura della rivalutazione (al 44% piuttosto che al 2.44% per ogni annualità anteriore al 31.12.1995), MA HA SEMPRE E SOLO CHIESTO IL RIGETTO DELLE PRETESE DEI MILITARI IN QUANTO LA NORMA AVREBBE AVUTO UN AMBITO DI APPLICAZIONE ASSAI RISTRETTO, RISPETTO ALLE PRETESE DEI VARI RICORRENTI.

Non ha mia chiesto di applicare una misura di rivalutazione minore o diversa ha solo eccepito la NON applicabilità della norma (art. 54) alla posizione giuridica del militare  ricorrente, poi appellato.

Atteso quanto  sopra e consci del mutamente normativo, non del tutto convincente, introdotto, obtorto collo, con la sentenza 1 del 2021, più incentrata sulla necessità di contenere gli effetti negativi dell’applicazione dell’art. 54 sulle casse di INPS piuttosto che attenersi al dato normativo vero e proprio (ci si perdoni questa piccola  polemica che rappresenta il mero punto di vista dello scrivente), si ritiene che, conformemente alle norme processuali applicabili alla fattispecie, l’appello interposto da INPS andasse respinto e non accolto parzialmente.

INPS, infatti, come detto, sulla scorta dell’ unico motivo di appello svolto, ritiene applicabile alla rivalutazione della parte c.d. retributiva della pensione dell’appellato o l’art. 44 DPR 1092 del 1973 (percentuale di rivalutazione del 35%) oppure, alternativamente, l’art. 54 terzultimo comma del DPR 1092 del 1973 che ritiene rivalutabile, nella misura del 2.20% annuo, ogni anno di servizio espletato dal militare prima del 31.12.1995 (purchè ne abbia raggiunti almeno 15 e non abbia superato i 18 al 31.12.1995).

Questa è l’unica interpretazione, propugnata nell’appello avversario, in cui giammai si domanda, per il militare, la rivalutazione della parte retributiva della sua pensione nella misura del 2.44% annuo dall’arruolamento sino al 31.12.1995, in accordo con la pronunzia delle SSRR 1 del 2021, anziché nella misura del 44%.

INPS, lo ripeto, si limita con unico motivo di appello a domandare che venga esclusa IN TOTO, l’applicazione dell’art. 54 DPR 1092 del 1973 all’appellato, il quale, a parere dell’Ente, NULLA dovrebbe avere a tale titolo.

Per cui, l’appello di INPS avrebbe dovuto essere rigettato.

Peraltro, attesa la natura c.d. devolutiva dell’appello, la Sezione Centrale d’Appello non avrebbe potuto/dovuto modificare la sentenza della Corte dei Conti Emilia Romagna oggetto di gravame,  dichiarando di doversi applicare alla parte retributiva della pensione dell’appellato la rivalutazione del 2.44% annuo di cui alla Sentenza delle SSRR n. 1 del 4.1.2021 anziché la rivalutazione del 44%.

I giudici della Corte dei Conti Centrale di appello, quindi, non solo sono andati ultrapetiti, accogliendo una domanda non svolta dall’appellante  ma, di fatto, hanno accolto una domanda  del tutto nuova,  come tale inammissibile in sede di appello.

Per cui l’appello non avrebbe dovuto essere “parzialmente accolto” ma respinto atteso che l’unico motivo dedotto da INPS era la NON applicabilità alla fattispecie dell’art. 54 e non la sua eventuale applicabilità ma con una percentuale diversa e minore del 44% (il 2.44% appunto).

Ancora una volta, purtroppo, a mio sommesso parere, la ragion di Stato ha prevalso sui principi del diritto che sono cristallini nell’escludere che in sede di appello si possano svolgere domande nuove (cosa che INPS, in effetti, non ha fatto) e che possano essere accolti motivi di appello NON devoluti alla conoscenza del Giudice di appello.

Mi riservo aggiornamenti e vi allego la sentenza 82 del 2022 in copia integrale.

Avv. Matteo Pavanetto

Ti è piaciuto questo articolo? Vuoi maggiori informazioni?

Compila il form seguente, ti risponderemo non appena possibile.