Tassazione trattamento di Fine Servizio (TFS) erronea tassazione applicata da INPS a favore dell’Agenzia delle Entrate
Recentemente si è posto il problema di capire a quale tipologia di tassazione dovesse essere sottoposto il TFS al momento della sua erogazione.
Il punto fondamentale della questione, confortato dalla costante Giurisprudenza e produce la conseguenza che la relativa base imponibile debba essere determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir.
Tuttavia e ciò posto, evidenzia il TFS, avente natura previdenziale, viene sottoposto a tassazione separata, ma conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo la Sez. V, con Ord. 18616 del 30 Giugno 2023) e nell’interpello all’Agenzia delle Entrate n. 91 del 2024, si ritiene che la base imponibile del TFS debba essere determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir (anziché ai sensi dell’art. 19 c. 2 Tuir), ovvero sia costituita “da un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 (le vecchie 600.000 lire) per ciascun anno di servizio”.
In realtà gli errori accertati nella tassazione Irpef del TFS corrisposto ai Militari e alle Forze di Polizia sarebbero di due tipi:
- l’assoggettamento a IRPEF anche dei contributi (previdenziali) versati dal beneficiario;
- l’assoggettamento a IRPEF di quote che invece non devono concorrere, ex lege, a determinare l’imponibile fiscale (i 309,87 euro per ogni anno di servizio). Infatti, da un lato una quota del TFS lordo è completamente esente da tasse.Questa quota esente varia a seconda dell’indennità: 26,04% per l’Indennità di Buonuscita – TFS – (ex ENPAS, per i dipendenti statali come i Militari ad esempio).
- 40,98% per l’Indennità Premio Servizio (ex INADEL, per i dipendenti di enti locali e sanità).
Inoltre e come detto deve essere applicata una Deduzione Fissa ovvero l’importo imponibile, già ridotto dall’abbattimento sopra indicato, viene ulteriormente diminuito di un importo fisso pari a 309,87 € per ogni anno di servizio.
In tal senso proprio il precitato art. 19 c. 2bis Tuir “le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 [ndr. euro 309,87] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per iperiodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.»
Calcolo dell’Imposta: Solo sulla base imponibile finale, così determinata, si procede al calcolo del reddito di riferimento e dell’aliquota media, con un meccanismo simile a quello visto per il TFR.
Questo oggi non viene fatto a detrimento, ovviamente, dei singoli militari, per cui per porre rimedio a questa ennesima stortura, occorrerà procedere come di seguito indicato:
Anzitutto appare fondamentale inviare, quanto prima, all’Agenzia delle Entrate competente per territorio (quindi quella provinciale competente per territorio – la competenza viene determinata dal luogo di residenza del ricorrente) UNA DIFFIDA amministrativa, DA TRASMETTERE AD INPS PER CONOSCENZA, in cui si contesta il regime di tassazione Irpef applicato al militare e, contestualmente, si domanda il ricalcolo del TFS, applicando la tassazione corretta e chiedendo la restituzione dei maggiori emolumenti versati a tale titolo.
Chi può partecipare ? tutti i militari (Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera…) che abbiano percepito almeno 1 rata del TFS.
Qual è il costo di una tale diffida con richiesta di ricalcolo?
€ 50,00 per ciascun partecipante, SENZA NESSUNA PERCENTUALE IN CASO DI RICALCOLO POSITIVO.
Cosa occorre per dare corso alla diffida? compilare un incarico ad hoc ed inviare a mezzo e-mail il proprio modello 5007 e il prospetto INPS di ricevimento della Prima rata, della Seconda rata (se già ricevuta) e se del caso della Terza rata (se ricevuta).
Può partecipare anche chi ha ceduto il TFS alla Banca.
Qual è il termine di prescrizione? trattandosi di ripetizione di Irpef la richiesta di restituzione si prescrive in 10 anni, decorrenti dal ricevimento di ciascuna rata del TFS.
Cosa accade se l’Agenzia delle Entrate e/o l’INPS non rispondono o rispondono negativamente o affermano che il calcolo è corretto?
Trascorsi 30 giorni senza risposta o in caso di risposta negativa, ciascun militare potrà adire la competetene Autorità Giudiziaria (la Corte di Giustizia Tributaria) competente per territorio (ne esiste una per Provincia). La competenza territoriale si determina in base alla Provincia di residenza del ricorrente.
Sul punto la Corte di Giustizia di Perugia, si è già pronunciata positivamente con sentenza n. 340 del 2025 del 26.5.2025, pur avendo indirizzata la sua indagine sulla tassazione del TFR e non del TFS.
Potranno essere presentati ricorsi collettivi, raggruppati però per Provincia di residenza, con almeno 25 aderenti.
Il costo del ricorso è di € 170,00 a partecipante senza nessuna percentuale in caso di vittoria.
Possono partecipare tutti quelli che aderiscono alla diffida ad adempiere, avendo le stesse caratteristiche.
Lo studio dell’Avv. Matteo Pavanetto è ovviamente a Vostra disposizione sia per la redazione della diffida con richiesta di ricalcolo e restituzione di quanto indebitamente percepito e per dare corso all’eventuale azione giudiziaria.
Avv. Matteo Pavanetto