Forlì, 16/11/2020

Secondo una ormai nutrita giurisprudenza, l’Iva non può essere calcolata sugli oneri generali di sistema e sulle accise.

L’ultima sentenza in ordine di tempo è quella della Commissione Tributaria di Varese (IV sezione n. 504/2019) che ha riconosciuto il rimborso della quota Iva calcolata anche sugli oneri suddetti.

La competenza della Commissione Tributaria è dovuta al fatto che in quel caso il ricorrente aveva chiesto il rimborso dell’Iva direttamente all’Erario, mentre, a mio parere, il rimborso andrebbe chiesto direttamente alla società che eroga il servizio e impone, illegittimamente, il pagamento di Iva non dovuta.

Ma cosa sono gli oneri generali di sistema

Nelle bollette di Enel, Enel Energia, Hera etc. oltre alle voci: spese per l’energia elettrica e spesa per il trasporto, compare anche la voce di spesa per “Oneri generali di sistema”.

Ma di cosa si tratta esattamente?

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ne fornisce una definizione abbastanza chiara.

Afferma che gli oneri generali di sistema sono definiti come: “gli importi fatturati per la copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistemo elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Il prezzo complessivo comprende, dal 1 gennaio 2018, le componenti Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM /rimanenti oneri generali)”.

Quello che Arera non dice  è che in questa voce confluisce la morosità di coloro che non pagano le bollette o che, per volere dello Stato, sempre lui, fruiscono di agevolazioni nel pagamento dell’energia elettrica.

Agevolazioni o mancati incassi che, di fatto, vengono spalmati su tutti gli utenti (che invece morosi non sono) sotto la voce generica e volutamente incomprensibile di “oneri di sistema”.

Insomma lo Stato elargisce incentivi e noi tutti li paghiamo.

Gli operatori non riescono a recuperare la morosità dei cliente e…. che problema c’è? Pagano tutti gli altri.

Pertanto e in ogni caso, al netto di gratuite ma giustificate polemiche,  gli oneri di sistema non sono spese attinenti al servizio elettrico, in quanto non si tratta di un servizio utilizzato direttamente dal consumatore finale.

Su quali voci di spese va applicata l’Iva in bolletta?

L’iva (imposta sul valore aggiunto) disciplinata dal D.P.R 633 del 26 ottobre 1972, non è altro che un’aliquota che si applica sul prezzo finale di cessione di un bene e prestazioni di servizio.

Per cui, affinché possa trovare applicazione l’Iva è necessario che il consumatore possa disporre in modo diretto di un bene o di una prestazione di servizio.

Nel caso delle bollette di energia elettrica effettivamente gli utenti pagano per ricevere il servizio: ovvero per poter disporre dell’energia elettrica.

Tuttavia l’Iva non va applicata sulle altre voci in bolletta che non costituiscono il corrispettivo per l’erogazione di un servizio e, quindi, sugli oneri di sistema e le accise che, a loro volta, HANNO NATURA DI TRIBUTO e non possono essere assoggettati ad IVA.

Tuttavia Enel e gli altri gestori li assoggettano ad Iva del tutto illegittimamente creando un indebito surplus di guadagno in capo a se stessi con ristorno allo Stato.

La decisione della CTP di Varese del 2019

Di tale avviso, è risultata la Commissione Tributaria di Varese la quale ha riconosciuto che gli oneri generali di sistema non siano altro che dei contributi versati da ogni singolo utente che vanno a finanziare le politiche dello Stato e che, come tali, non sono assoggettabili ad Iva.

Senza contare che la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3671/97, afferma che  “salvo deroga esplicita, un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra, rendendo così illecita l’Iva applicata su tutte le voci che compaiono in bolletta (quindi sull’importo totale), ma esclusivamente sui servizi di vendita e sui servizi di rete, per tutte le bollette di luce e gas in cui siano presenti accise o addizionali regionale.

Per contro Enel e gli altri operatori si difendono citando la direttiva 2006/112/UE del 28 novembre 2006 che all’art. 78, lett. a), stabilisce che nella base imponibile dell’IVA devono essere compresi i seguenti elementi: “le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA”.

Ciò anche se il precedente articolo 73 afferma “Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del  destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”.

Va quindi considerato (Corte Cost. 238 del 2009) che per l’applicazione della direttiva predetta secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea debba sussistere “un nesso diretto fra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto”, cosa che indubitabilmente non sussiste tra l’esborso dell’utente e gli oneri di sistema e/o le accise.

Per cui, a mio parere va richiesto il rimborso dell’iva ingiustamente pagata su voci in bolletta che, evidentemente, non sono in rapporto di causa effetto tra il servizio prestato e il corrispettivo versato, tanto più che, almeno per quel che concerne gli oneri di sistema, NON NE VIENE QUANTIFICATO l’importo parametrandolo all’entità del servizio (consumi elettrici) fruito, bensì facendo riferimento alla metratura dell’immobile cui la bolletta si riferisce.

Per cui l’iva non è dovuta e andrà restituita con buona pace della teoria di Enel che,  sul suo sito internet, definisce tale affermazione una fake new.

Ormai tutto ciò che il nostro establishment non gradisce o non condivide è una fake new, un meccanismo odioso per imbavagliare la democrazia e la libertà di pensiero ed espressione.

Che dire… viva la libertà.

Avv. Matteo Pavanetto

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