Proseguendo nell’orientamento espresso in merito dalla Corte di Cassazione, anche la Corte d’Appello di Bologna ritiene che in caso di contestazione dell’utente/somministrato, sia il somministrante, nel caso di specie la società  fornitrice dell’energia elettrica, ad essere onerata della dimostrazione del buon funzionamento dei misuratore di consumi (c.d. contatore) diversamente in difetto di  siffatta dimostrazione, la società erogante il servizio elettrico NON può pretendere il pagamento degli importi indicati nelle bollette redatte e predisposte sulla base,  appunto del contatore il cui buon funzionamento sia stato contestato.

sentenza-Corte-dAppello-di-Bologna-Foschi-Epaminona-c.-Enel-Energia-


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